Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20836 del 26 settembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'articolo 95 c.p.c. nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632 ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nella specie, le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo).

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