Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15761 del 10 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.

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