Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16376 del 4 agosto 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, atteso che č applicabile anche in questa ipotesi il principio — stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito — che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

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