In caso di difficoltà il
professionista delegato può rivolgersi al
giudice dell'esecuzione, il quale con
decreto risolve le eventuali controversie insorte.
Tale decreto è reclamabile dalle parti e dagli interessati con
ricorso innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione.
Oggetto del
reclamo è non solo il decreto emesso dal giudice dell'esecuzione, ma anche ogni atto posto in essere dal professionista nel compimento delle attività delegate.
Il reclamo, che si propone con ricorso da depositarsi nella
cancelleria del giudice dell'esecuzione, dà vita ad un incidente esecutivo.
Legittimati attivi sono il
debitore, il terzo assoggettato all'esecuzione, il
creditore procedente, quelli intervenuti, gli offerenti all'incanto, l'
aggiudicatario provvisorio, l'
offerente in aumento di quinto. È invece discusso se legittimato ad agire sia anche il professionista.
La proposizione del reclamo non comporta la sospensione delle operazioni di vendita; tuttavia, si ritiene che il giudice dell'esecuzione, qualora ritenga che sussistano gravi motivi, possa disporre con decreto la sospensione delle attività di vendita .
Il reclamo viene deciso con
ordinanza, la quale può essere impugnata per mezzo dell'opposizione ai singoli
atti esecutivi.
Scopo di questa norma è quello di permettere al giudice dell'esecuzione di svolgere un controllo sull'attività posta in essere dal professionista nel corso delle operazioni di vendita.
Come può notarsi, si attribuisce al professionista la facoltà e non l'obbligo di rivolgersi al giudice dell'esecuzione.
Le difficoltà a cui qui ci si riferisce si ritiene che non siano solo quelle semplicemente materiali, ma anche quelle che comportano una variazione delle modalità dell'esecuzione precedentemente stabilite dal giudice dell'esecuzione, allo scopo di ottenere una revoca o modifica dei provvedimenti già emessi da quest'ultimo.
Il giudice stesso può rilevare tali difficoltà anche d'ufficio o su sollecitazione delle parti, a seguito della proposizione di loro osservazioni.
Le parti e gli interessati, tuttavia, prima che il professionista abbia emesso un atto, non possono obbligare il giudice dell'esecuzione ad intervenire, né possono obbligare il professionista a rivolgersi al giudice dell'esecuzione (potranno solo reagire avverso un atto del delegato proponendo reclamo).
Per quanto concerne le modalità attraverso cui il professionista delegato può rivolgersi al giudice, va osservato che la norma, anche a seguito della riforma del 2015, continua a tacere sulle forme di tale istanza e sulle conseguenti modalità procedimentali, ribadendo solo che il giudice è tenuto a provvedere con decreto; nel silenzio della legge, si ritiene comunque che il delegato debba depositare ricorso scritto.
A seguito della proposizione del ricorso si avrà una sospensione di fatto del processo esecutivo, in quanto il professionista non potrà fare a meno di differire l'inizio o la prosecuzione della vendita fino a che il giudice non risolva la questione.