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Articolo 534 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 23/03/2023]

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 534 ter Codice di procedura civile

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto(1).

Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione(2).

Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617(4).

Note

(1) La norma indica l'ipotesi in cui il giudice, chiamato a risolvere le difficoltà che si sono presentate al professionista delegato nello svolgimento delle sue mansioni, provvede con decreto senza contraddittorio tra le parti risolvendo le questioni sorte.
(2) La norma si riferisce all'opposizione ai singoli atti esecutivi (v. 617).
(3) Articolo modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(4) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 534 ter Codice di procedura civile

La presente norma disciplina il caso in cui nel corso delle operazioni di vendita insorgano difficoltà.
In tale ipotesi il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale risolve le questioni con decreto, senza alcun contraddittorio tra le parti.

Le parti e gli interessati, a loro volta, avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissionario possono proporre reclamo, mediante ricorso rivolto allo stesso giudice e sul quale il giudice provvede con ordinanza.

Il ricorso, in ogni caso, non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. art. 669 terdecies del c.p.c.; questo va presentato entro 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione.

Massime relative all'art. 534 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1887/2007

Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del notaio al quale siano state delegate le operazioni di vendita nei processi di espropriazione forzata mobiliare e immobiliare, emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) -che, in forza del disposto dell'art. 3 concerne non solo gli ausiliari già indicati dall'abrogata legge n. 319 del 1980, ma anche qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare - non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. cit., decisa dal giudice monocratico del tribunale con ordinanza che è invece soggetta al ricorso straordinario per cassazione. Né rileva, al fine di ammettere il ricorso immediato per cassazione, che il processo esecutivo sia stato chiuso per rinuncia, non sussistendo alcuna analogia tra la questione della distribuzione dell'onere delle spese tra le parti in caso di estinzione del processo esecutivo, rispetto alla quale è ammesso il rimedio suddetto in forza dell'art. 310 cod. proc. civ. richiamato dall'art 632 dello stesso codice, e quella che riguarda il compenso spettante al notaio. Resta anche esclusa l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che, pur provenendo la liquidazione del compenso dal giudice dell'esecuzione, sulla disciplina generale dei rimedi avverso gli atti esecutivi prevale, in ragione del carattere di specialità, quella speciale sui rimedi contro gli atti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato. (Cassa con rinvio, Trib. L'Aquila, 10 Marzo 2005).

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