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Articolo 443 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Rilevanza del procedimento amministrativo

Dispositivo dell'art. 443 Codice di procedura civile

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo [disp. att. 147 2, 148] (1).

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa (2)

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

Note

(1) La norma indica quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria il preventivo esperimento del procedimento amministrativo volto alla risoluzione delle controversie in materia di previdenza e assistenza sociale. Tale questione deve essere sollevata entro e non oltre la prima udienza di discussione, con la conseguenza della sospensione del giudizio e la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del ricorso. Nel caso in cui invece tale eccezione non venga sollevata, prevale l’azione giudiziaria.
(2) Secondo l’opinione prevalente in giurisprudenza, il secondo comma della norma in esame che attribuisce al giudice il potere di rilevare l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere il giudizio durante l’udienza di discussione, trova applicazione nelle sole ipotesi di controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali e non per le pretese fatte valere dagli enti in giudizio. Il termine di 180 giorni, fissato dalla norma, non è inderogabile, rimanendo fermi i termini inferiori, previsti dalle leggi speciali per i singoli procedimenti amministrativi.

Spiegazione dell'art. 443 Codice di procedura civile

La norma in esame individua, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria relativa ad una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al precedente art. 442 del c.p.c., il preventivo esperimento del procedimento amministrativo volto alla risoluzione di quella controversia.

Ciò comporta che le pretese dei privati in materia previdenziale ed assistenziale debbano farsi valere inoltrando al relativo ente una specifica domanda, la cui presentazione costituisce, appunto, condizione di procedibilità della successiva azione giudiziaria (in passato il previo esperimento di questi rimedi costituiva condizione di proponibilità della domanda in sede giudiziaria, la cui eventuale carenza doveva essere accertata con sentenza dal giudice).
Tale domanda è introduttiva di un vero e proprio procedimento amministrativo, regolato da leggi speciali, le quali prevedono spesso appositi rimedi contenziosi con cui impugnare, in via amministrativa, le decisioni dell’ente onde conseguire un riesame del suo operato da parte di un organo collegiale a composizione mista.
Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo non richiede necessariamente l'uso di moduli o formulari predisposti dall'ente previdenziale, né l'utilizzazione di particolari formule sacramentali, in quanto è sufficiente che la domanda consenta di individuare con chiarezza la prestazione richiesta.

La relativa questione deve essere sollevata entro e non oltre la prima udienza di discussione; a seguito di tale eccezione il giudizio va sospeso e deve essere fissato un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Se tale eccezione non viene sollevata o se sono decorsi i termini fissati per il compimento del procedimento stesso ovvero, ancora, se sono decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, prevale l’azione giudiziaria (nei casi in cui le leggi speciali prevedano una pluralità di ricorsi amministrativi, il termine per il completamento della procedura si deve far decorrere dalla proposizione del primo ricorso).
Il termine di 180 giorni fissato dalla norma non è inderogabile e rimangono fermi i termini inferiori previsti dalle leggi speciali per i singoli procedimenti amministrativi.

Nel momento in cui cessa la causa di sospensione, incombe sull’attore l’onere di riassumere il processo entro il termine perentorio di 180 giorni, a pena di estinzione del giudizio ex art. 307 del c.p.c. commi 3 e 4 (l’estinzione non impedisce, comunque, la riproposizione della domanda).

Il richiamo che la norma opera alla disciplina delle leggi speciali deve essere integrato con le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 533/1973 ed all’art. 148 delle disp. att. c.p.c..
In particolare, l’art. 7 Legge n. 533/1973 sancisce che la richiesta all’istituto previdenziale si intende respinta ad ogni effetto di legge decorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l’istituto si sia pronunciato (così si vuole evitare una prolungata sospensione del diritto di procedere in via giurisdizionale, anche se si ammette che l’ente conservi comunque il potere di provvedere non solo dopo la scadenza del termine dei 120 gg., ma anche in pendenza dell’azione giudiziaria).

L’art. 8 Legge n. 533/1973 stabilisce l’irrilevanza in giudizio dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nel corso delle procedure amministrative contenziose.

L’art. 148 delle disp. att. c.p.c., invece, ha abrogato tutte le disposizioni di legge speciale che condizionavano la proponibilità della domanda giudiziale al previo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi, con la conseguenza che il procedimento amministrativo adesso costituisce, come prima accennato, solo una condizione di procedibilità.

Azione giudiziaria ed azione amministrativa hanno, infatti, diversa natura e funzioni; infatti, l’azione giudiziaria ha ad oggetto non la legittimità del provvedimento amministrativo, ma il diritto soggettivo che si intende far valere nei confronti dell’ente previdenziale.

Deve, comunque, evidenziarsi che la giurisprudenza distingue i casi di improcedibilità previsti dalla norma in esame dai casi di assoluta improponibilità della domanda giurisdizionale, ricorrenti nella diversa ipotesi in cui la parte abbia radicalmente omesso la presentazione della stessa domanda in sede amministrativa oppure nel caso in cui tale domanda sia stata presentata per una fattispecie diversa da quella poi azionata in sede giudiziaria.
In questa seconda ipotesi si ritiene che il vizio comporti una temporanea carenza di giurisdizione e che, pertanto, possa essere rilevato in qualunque stato e grado del giudizio (si ammette, comunque, che il requisito della presentazione della domanda possa sopravvenire in corso di giudizio).

Massime relative all'art. 443 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 41571/2021

In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa diretta a ottenere un determinato beneficio costituisce atto recettizio, in quanto determina nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere ed acquista, pertanto, efficacia nel momento in cui giunge a conoscenza dell'ente destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale in quanto il ricorso introduttivo era stato depositato in data anteriore a quella in cui la domanda amministrativa era pervenuta all'INPS). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/04/2016).

Cass. civ. n. 24896/2019

In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 2760/2019

La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale.

Cass. civ. n. 27384/2018

La domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto all'ente competente proposta solo nel corso del giudizio di primo grado non è idonea ad evitare l'inammissibilità di quella giudiziale, perché la domanda amministrativa, in quanto elemento costitutivo del diritto, deve precedere ed è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria.

Cass. civ. n. 11438/2017

In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, la domanda amministrativa della prestazione all'ente erogatore, ex art. 7 della l. n. 533 del 1973, è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo.

Cass. civ. n. 5453/2017

In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile l’originaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l’indennità di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).

Cass. civ. n. 211/2015

La sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 111, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.

Cass. civ. n. 16592/2014

La domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto "fatti" la cui esistenza è solo a lui nota.

Cass. civ. n. 2063/2014

In materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e segg. cod. proc. civ., nelle quali sono comprese quelle relative al Fondo volo, gestito dall'INPS, l'istanza amministrativa di iscrizione, rivolta all'istituto previdenziale, è presupposto della domanda giudiziale e non può essere sostituita da altri adempimenti, quali la richiesta di ricongiunzione di contributi versati in altre gestioni. Ne consegue che la mancanza di istanza amministrativa comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, e, quindi, la nullità degli atti del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Cass. civ. n. 24904/2007

La causa instaurata dal dipendente delle Ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento della causa di servizio è causa di lavoro e non di previdenza, per cui è inapplicabile ad essa il disposto di cui all'art. 443 c.p.c.

Cass. civ. n. 20892/2007

In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa, necessaria per far conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria ove l'ente sia a formale conoscenza di tali presupposti, in presenza di una pregressa domanda cui abbia fatto seguito un accertamento, e di un successivo mutamento della norma giuridica che migliori la condizione dell'assistito; in questo caso, l'ente pur in mancanza di domanda amministrativa è tenuto a provvedere d'ufficio al riconoscimento del miglior trattamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto improponibile l'azione giudiziaria volta alla riliquidazione della già riconosciuta pensione di vecchiaia in mancanza di domanda amministrativa, senza considerare che, a norma dell'intervento additivo della Corte cost. con sentenza n. 822 del 1988, tale riliquidazione era dovuta, con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975).

Cass. civ. n. 7710/2005

In tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa — a pena di improponibilità — solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche una volta che i lavoratori posti in pensione abbiano svolto un lavoro autonomo.

Cass. civ. n. 24103/2004

In tema di mancata presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale (con conseguente radicale improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il giudicato interno espresso) fermo restando che il principio di non contestazione, desunto dall'art. 416 c.p.c., non è applicabile ai fatti processuali, occorre, però distinguere, nettamente la questione processuale della proponibilità della domanda giudiziale (rilevabile d'ufficio) e le circostanze di fatto condizionanti la detta proponibilità. Ove, infatti, il ricorrente abbia specificato la circostanza di aver presentato domanda amministrativa, precisando l'ente destinatario, la prestazione richiesta, la data e le modalità di presentazione, l'ente convenuto è certamente onerato della relativa contestazione, mancando la quale il fatto stesso deve ritenersi definitivamente comprovato (e dunque la domanda proponibile). (Nella specie la Corte ha affermato che, essendo stato, invece, specificamente contestato il fatto della presentazione della domanda e non essendo stato lo stesso provato dall'interessato, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio che la domanda giudiziale non poteva essere proposta, indipendentemente dalla mancata riproposizione della questione medesima da parte appellata).

Cass. civ. n. 11756/2004

Il comportamento di «non contestazione» tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio.

Cass. civ. n. 4463/2000

La domanda amministrativa di prestazione previdenziale prevista dall'art. 7 legge n. 533 del 1973, da non confondere con l'atto introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., costituisce condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della domanda giudiziaria ed il suo difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché «compatibile» con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, era stata proposta in sede amministrativa domanda di cristallizzazione e, in sede giudiziaria, domanda di riliquidazione della pensione di riversibilità; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la domanda amministrativa presentata per la prima prestazione potesse valere anche per la prestazione richiesta in sede giudiziaria).

Cass. civ. n. 2546/1998

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c., senza possibilità di rimessione in termini a seguito di riassunzione del processo dopo la sospensione dello stesso per la presentazione della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 443 ultimo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 317/1996

Mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale – che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni – presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo.

Cass. civ. n. 7269/1994

Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla L. n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce – nelle controversie previdenziali che (come quella proposta contro l'Inps dal datore di lavoro per il rimborso di contributi indebitamente versati) richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo – un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata L. n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo, né dall'art. 443 c.p.c., che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità – anziché l'improponibilità – della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato.

Cass. civ. n. 3476/1994

Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 c.p.c. e 148 att. stesso codice — nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973 —, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda, con la conseguenza che l'avvenuta scadenza del termine di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per la proposizione della detta azione a seguito del provvedimento ministeriale conclusivo dell'iter amministrativo delle controversie in tema di assicurazione antinfortunistica — termine, peraltro, decorrente solo dal momento della comunicazione del provvedimento stesso, talché ove questo manchi, come nel caso di silenzio-rigetto, difetta il presupposto stesso della sua operatività — non comporta alcun ostacolo all'esercizio dell'azione suddetta, svincolata, ormai, dalla procedura amministrativa.

Cass. civ. n. 9565/1993

Con riguardo alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la preventiva sperimentazione del procedimento amministrativo costituisce requisito per la procedibilità (e non la proponibilità) della domanda giudiziale e la relativa questione può essere sollevata solo entro la prima udienza di discussione del giudizio di primo grado – al fine di ottenerne la temporanea sospensione, strumentale, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. alla detta sperimentazione –, rimanendo altresì escluso che la proponibilità della domanda stessa possa essere pregiudicata da decadenza o preclusioni verificatesi nel corso del detto procedimento.

Cass. civ. n. 427/1991

Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa, è rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443, secondo comma, c.p.c., solo nella prima udienza di discussione, sicché, l'improcedibilità, ove non venga per qualsiasi motivo rilevata entro il detto termine (mancando, nella specie, la tempestiva eccezione della parte interessata per avere questa contestato l'esistenza stessa del rapporto assicurativo), non può essere sollevata nel prosieguo del giudizio.

Cass. civ. n. 8575/1990

L'improponibilità della domanda giudiziale volta a conseguire la pensione d'invalidità sussiste solo nel caso di mancata presentazione della domanda amministrativa e non anche nel caso di mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato iniziato dall'istanza amministrativa predetta, giacché in questa seconda ipotesi — che ricorre anche quanto tale istanza indichi erroneamente la norma che prevede la pensione richiesta (nella specie, pensione per permanente inabilità alla navigazione domandata ai sensi della lett. c), invece che della lett. d), dell'art. 15 della L. 27 luglio 1967, n. 658) — la domanda giudiziale è non già improponibile ma, ai sensi dell'art. 443 c.c. (norma insuscettibile d'interpretazione estensiva), meramente improcedibile, restando peraltro tale improcedibilità rilevabile dal giudice solo nella prima udienza di discussione del procedimento di primo grado.

Cass. civ. n. 3940/1986

Nel caso in cui l'azione giudiziaria, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, sia stata intrapresa prima che si siano esauriti i procedimenti amministrativi e ne sia seguita, a norma dell'art. 443 c.p.c., la sospensione del giudizio per dar luogo al ricorso in sede amministrativa, la riassunzione del processo, dopo la definizione di tale ricorso, ha il valore di contestazione in sede giudiziaria del provvedimento amministrativo definitivo non occorrendo un'autonoma impugnazione.

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