Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 2760 del 30 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilitā della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, č rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale.

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