Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7269 del 5 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla L. n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce – nelle controversie previdenziali che (come quella proposta contro l'Inps dal datore di lavoro per il rimborso di contributi indebitamente versati) richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo – un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata L. n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo, né dall'art. 443 c.p.c., che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità – anziché l'improponibilità – della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato.

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