Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3940 del 13 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui l'azione giudiziaria, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, sia stata intrapresa prima che si siano esauriti i procedimenti amministrativi e ne sia seguita, a norma dell'art. 443 c.p.c., la sospensione del giudizio per dar luogo al ricorso in sede amministrativa, la riassunzione del processo, dopo la definizione di tale ricorso, ha il valore di contestazione in sede giudiziaria del provvedimento amministrativo definitivo non occorrendo un'autonoma impugnazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.