Cassazione civile Sez. VI-lav. sentenza n. 16592 del 21 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilitā, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto "fatti" la cui esistenza č solo a lui nota.

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