Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4463 del 8 aprile 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Costituisce domanda nuova in appello, come tale preclusa dall'art. 437 c.p.c., la domanda di integrazione al minimo della pensione quando nel giudizio di primo grado sia stata richiesta la cosiddetta «cristallizzazione», giacché i due benefici hanno diversi contenuti e finalità, atteso che l'integrazione tende ad assicurare al pensionato in ogni caso mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la cosiddetta cristallizzazione, connettendosi a casi di perdita dell'integrazione al minimo, tende ad ottenere che tale perdita sia graduale, ossia riassorbibile in relazione ai successivi aumenti della pensione-base conseguiti per effetto dell'adeguamento di costo della vita, onde la richiesta di uno dei due benefici non può ritenersi equivalente alla (o comprensiva della) richiesta dell'altro.

(massima n. 2)

La domanda amministrativa di prestazione previdenziale prevista dall'art. 7 legge n. 533 del 1973, da non confondere con l'atto introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., costituisce condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della domanda giudiziaria ed il suo difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché «compatibile» con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, era stata proposta in sede amministrativa domanda di cristallizzazione e, in sede giudiziaria, domanda di riliquidazione della pensione di riversibilità; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la domanda amministrativa presentata per la prima prestazione potesse valere anche per la prestazione richiesta in sede giudiziaria).

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