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Articolo 148 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilitą della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Dispositivo dell'art. 148 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

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