Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 13602 del 21 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimitā, l'art. 371 bis c.p.c., lā dove impone, a pena di improcedibilitā, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (per inesistenza materiale o giuridica della notifica stessa), ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullitā.

(massima n. 2)

In sede di giudizio di legittimitā, qualora la Corte di Cassazione, riscontrata la nullitā della notifica del ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato alla parte č non giā quello, previsto dall'art. 369 c.p.c., di venti giorni dalla notificazione del ricorso, bensė quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione, secondo la previsione dell'art. 371 bis c.p.c.

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