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Articolo 371 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio

Dispositivo dell'art. 371 bis Codice di procedura civile

(1) Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato (2).

Note

(1) Articolo aggiunto con legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Nei processi con pluralità di parti, se la Corte rileva che la sentenza è stata resa in una causa inscindibile (art. 331 del c.p.c.) o in cause dipendenti, e l'impugnazione venne proposta solo nei confronti di alcune delle parti necessarie, dovrà essere disposta l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio espressamente fissato.
La mancata integrazione del contraddittorio (omessa notifica) comporta l'inammissibilità del ricorso; l'omesso deposito dell'atto di integrazione entro il termine di venti giorni comporta l'improcedibilità del ricorso per Cassazione.

Ratio Legis

Con la norma in esame il legislatore del '90 ha inteso eliminare ogni incertezza circa le modalità di esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 331. La violazione di tali modalità deve essere attestata dal cancelliere [v. 57] mediante un'apposita dichiarazione inserita nel fascicolo d'ufficio [v. disp. att. 144bis], affinché il ricorso possa essere dichiarato inammissibile.

Spiegazione dell'art. 371 bis Codice di procedura civile

Con questa norma, introdotta dall'art. 62 della Legge 26.11.1990, n. 353, il legislatore ha voluto eliminare ogni incertezza in relazione alle modalità di esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili di cui all’art. 331 del c.p.c..
L’eventuale violazione delle modalità qui fissate deve essere attestata dal cancelliere per mezzo di un’apposita dichiarazione da inserire nel fascicolo d’ufficio come disposto dall’art. 144 bis delle disp. att. c.p.c., e ciò al fine di poter conseguire l’effetto della dichiarazione di improcedibilità del ricorso ex art. 138 delle disp. att. c.p.c..

Si ritiene che il termine qui previsto per il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio sia perentorio e che debba farsi decorrere non già dalla data in cui la notificazione effettivamente è stata effettuata, ma dalla scadenza del termine disposto dalla Corte.
Conseguenza di tale interpretazione è che all’inammissibilità del ricorso derivante dalla mancata ottemperanza all'ordine dell'autorità giudicante, si aggiunge una autonoma e diversa causa di improcedibilità dello stesso per il caso del mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio.

La norma richiede in maniera particolarmente rigorosa che l'atto da notificarsi alle parti pretermesse debba essere costituito dalla copia del ricorso contenente nell'intestazione le parole “atto di integrazione del contraddittorio”.
Tuttavia, va detto che la Corte, nell'interpretare tale disposizione, non richiede altrettanto rigore, affermando che la mancanza nell’intestazione delle parole “atto di integrazione del contraddittorio” non può giustificare la proposizione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per inosservanza di forma, non trattandosi di forma sanzionata con la nullità ai sensi del primo comma dell’art. 156 del c.p.c. e non costituendo questo un requisito necessario al raggiungimento dello scopo.
E’ necessario, comunque, che tale atto corrisponda all'identica impugnazione già proposta anche nei confronti dei soggetti originariamente pretermessi.

Sempre al fine di evitare inutili formalismi, la Corte ha affermato che non occorre che l'atto di integrazione del contraddittorio contenga la procura speciale, essendo questa richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 365 del c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione, e non per l'atto di integrazione del contraddittorio, il quale presuppone già effettuato il controllo sulla specialità della procura.

Deve precisarsi che la presente disposizione riguarda le sole ipotesi di notifica del ricorso ex art. 331 c.p.c., mentre non può estendersi per analogia anche alla notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili di cui all’art. 332 del c.p.c..
Infatti, in quest’ultima ipotesi la notifica del ricorso non ha la funzione di estendere al terzo pretermesso l'impugnazione, ma soltanto quella di far decorrere nei suoi confronti, attraverso una mera litis denuntiatio, il termine breve d'impugnazione di cui al secondo comma dell’art. 326 del c.p.c..

Per quanto concerne infine l’attestazione del cancelliere, si ritiene preferibile una interpretazione estensiva della norma, secondo cui, poiché l'art. 371 bis contiene un riferimento sia al termine entro il quale va integrato il contraddittorio che a quello per il deposito dell'atto, compito del cancelliere è la verifica del rispetto di entrambi i termini, attestando se del caso che il ricorso è stato notificato alle parti pretermesse dopo la scadenza del termine fissato dalla Corte ex art. 331, 1° co., oppure che lo stesso è stato depositato tardivamente.

Massime relative all'art. 371 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9097/2019

Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2013).

Cass. civ. n. 11131/2015

Chi interviene volontariamente in un giudizio (nella specie, amministrativo) in relazione al quale già è stato proposto regolamento di giurisdizione non ha diritto all'integrazione del contraddittorio davanti alla Corte di cassazione, atteso che l'interveniente volontario accetta lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

Cass. civ. n. 12995/2013

Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. In applicazione del suddetto principio, ed in presenza d'un ricorso da dichiarare inammissibile per inidoneità del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., la Corte ha ritenuto superfluo ordinare preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente dell'originario convenuto, deceduto nel corso del giudizio ed ai cui eredi era stato notificato il ricorso per cassazione, pur avendo costoro dichiarato di rinunciare all'eredità).

Cass. civ. n. 6107/2012

Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso va dichiarato inammissibile, sebbene sia stata presentata istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Cass. civ. n. 4747/2012

In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell'art. 371-bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d'ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.

Cass. civ. n. 10863/2010

L'inosservanza,anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis c.p.c., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.

Cass. civ. n. 6826/2010

Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio.

Cass. civ. n. 21073/2009

Nel processo di cassazione, l'integrazione del contraddittorio deve avvenire, come si deduce anche dall'art. 371 bis c.p.c., mediante notifica di un atto che abbia il medesimo contenuto di quello che avrebbe dovuto essere notificato in origine, ossia del ricorso, mentre non è sufficiente la notifica di un atto che si riproduca il solo controricorso.

Cass. civ. n. 6220/2005

L'art. 371 bis, c.p.c., dev'essere opportunamente coordinato con la disciplina generale di cui all'art. 331, secondo comma, c.p.c., la quale ricollega all'inesecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio (ed anzi all'inesecuzione tempestiva), la sanzione della inammissibilità della impugnazione, di modo che la sanzione della improcedibilità – prevista dall'art. 371 bis – può risultare applicabile soltanto in presenza di un'esecuzione tempestiva dell'ordine di integrazione del contraddittorio, alla quale non sia seguito il deposito entro il termine prescritto dallo stesso art. 371 bis. Ne consegue che, allorquando la S.C. constati che manca la prova dell'esecuzione dell'ordine di integrazione (o di una sua esecuzione tempestiva), la sanzione della inammissibilità fa aggio su quella della improcedibilità, che, dunque, può essere applicata solo se consti che l'ordine di integrazione sia stato eseguito ed anzi sia stato eseguito tempestivamente, cioè entro il termine perentorio assegnato. Siffatta conclusione discende sia dal fatto che, altrimenti, si avrebbe una quasi totale abrogazione per il giudizio di cassazione dell'art. 331, secondo comma, c.p.c. (che sarebbe applicabile nel solo caso in cui le stesse parti cui era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio diano atto in udienza della inesecuzione o di una esecuzione non tempestiva), sia dalla stessa funzione per cui è stato introdotto l'art. 371 bis (che è quella di consentire alla S.C. di valutare tempi e modi della trattazione del ricorso), sia, infine, dal fatto che diverse sono le conseguenze che l'ordinamento ricollega alla inammissibilità ed alla improcedibilità dell'impugnazione in riferimento alla sorte della impugnazione incidentale.

Cass. civ. n. 19395/2004

L'«atto di integrazione del contraddittorio» davanti alla Corte di cassazione disposto ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c. deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza – con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate – sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice (intestazione la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo), in quanto, se si dovesse ritenere consentita la notificazione di un atto di integrazione di contenuto diverso e ridotto rispetto al ricorso, si determinerebbe un'inammissibile disparità tra i destinatari del ricorso originario e coloro che, pur essendo litisconsorti necessari, sono chiamati a partecipare al giudizio in un momento successivo.+

Cass. civ. n. 13602/2004

Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (per inesistenza materiale o giuridica della notifica stessa), ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità.

In sede di giudizio di legittimità, qualora la Corte di Cassazione, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato alla parte è non già quello, previsto dall'art. 369 c.p.c., di venti giorni dalla notificazione del ricorso, bensì quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione, secondo la previsione dell'art. 371 bis c.p.c.

Cass. civ. n. 1583/1999

Qualora la Corte di Cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo. (Nella specie la Suprema Corte ha enunciato il principio con riferimento ad un giudizio, al quale l'art. 371 bis c.p.c. era applicabile ai sensi dell'art. 90 L. n. 353/90).

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