Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10863 del 5 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza,anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilitą del ricorso per cassazione e non l'improcedibilitą dello stesso ex art. 371-bis c.p.c., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.

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