Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 9097 del 2 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimitą, l'art. 371 bis c.p.c., lą dove impone, a pena di improcedibilitą, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella pił radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilitą e non gią di improcedibilitą del ricorso. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2013).

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