Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9350 del 10 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, allorquando il convenuto intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all'attivitā svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non č consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva.

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