Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25727 del 24 ottobre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi, nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, gli artt. 316, 319 c.p.c. e 56 disp. att. c.p.c. delineano un sistema in cui la costituzione in giudizio dell'attore può anche non coincidere con l'iscrizione della causa a ruolo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza di trattazione. Pertanto, il deposito del fascicolo di parte, con l'atto di citazione e gli altri documenti, effettuato in cancelleria contestualmente all'iscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizione, e la citazione non può ritenersi nulla per carenza di procura, se quest'ultima sia depositata nella prima udienza di trattazione, in tal modo perfezionandosi la costituzione in giudizio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.