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Articolo 710 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esonero dell'esecutore testamentario

Dispositivo dell'art. 710 Codice Civile

Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi(1) [703, 709 c.2 c.c.], per inidoneità all'ufficio(2) o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti(3)(4).

Note

(1) Rileva anche soltanto la negligenza. Non è, infatti, richiesto che l'irregolarità sia dolosa, ossia volta ad arrecare un danno in maniera consapevole.
(2) Deve trattarsi di oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico per cause estranee alla volontà e all'attività dell'esecutore.
Es.: morte, dichiarazione di morte presunta, interdizione, inabilitazione, ecc.
(3) Con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che decide, sentito l'esecutore, con ordinanza reclamabile avanti alla Corte di Appello. Il giudizio di impugnazione, che prevede l'audizione degli interessati, termina con ordinanza non impugnabile.
(4) Rimosso dall'incarico l'esecutore, non è possibile procedere ad una nuova nomina, a meno che il testatore non abbia previsto la sostituzione (v. art. 700 del c.c.).

Ratio Legis

Ove l'esecutore ponga in essere le condotte indicate dalla norma, si ritiene giusto revocare l'incarico ad esso attribuito, in considerazione del carattere fiduciario del ruolo svolto.

Spiegazione dell'art. 710 Codice Civile

Il vecchio codice del 1865 non indicava né i casi di cessazione dell'ufficio di esecutore testamentario, né i casi di esonero. Si limitava a disporre (art. #909#) che le attribuzioni dell’esecutore non passavano ai suoi eredi. Disposizione che non è stata ripetuta nel codice attuale, essendosi ciò ritenuto intuitivo, dato il carattere esclusivamente personale dell’ufficio. Anche rispetto al codice del 1865, peraltro, la dottrina indicava i casi di cessazione dell’ufficio ed ammetteva altresì concordemente che l’esecutore potesse essere esonerato dall’autorità giudiziaria. II nuovo codice, nell’art. 710, enumera i casi di esonero, non parla di cessazione; ciò non toglie che i casi in cui questa si verifica debbano essere desunti dal sistema.

Si ha, dunque, cessazione dell’ufficio con l’esaurimento dell'incarico; con la morte dell’esecutore, quando il testatore o l’esecutore, se autorizzato, non abbia provveduto alla sostituzione; con la rinunzia all'incarico, sia precedente che successiva all’assunzione dell’ufficio, anche in questo caso quando non vi sia stata sostituzione. La cessazione dell’ufficio può invece non coincidere con la cessazione dell’amministrazione e del possesso dei beni, quando la natura delle disposizioni da eseguire e la volontà del testatore lo richiedano.
Circa i casi di esonero, l’enumerazione dell’art. 710 è sufficientemente ampia da comprendervi tutti i casi nei quali l’esecutore si sia reso incompatibile con l’ufficio affidatogli. L’istanza di esonero può essere proposta da ogni interessato all'esecuzione delle disposizioni testamentarie, sia erede, legatario, o terzo; ed è competente a provvedere il presidente del tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale deve citare l’esecutore a disporre quegli accertamenti che riterrà opportuni secondo il suo prudente criterio.

Massime relative all'art. 710 Codice Civile

Cass. civ. n. 10107/2021

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019).

Cass. civ. n. 24218/2018

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c., il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello e la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

Cass. civ. n. 18468/2014

Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, e la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 1764/2008

Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto — in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c. — dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d'appello; la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 c.p.c. ed alla regola generale di cui all'art. 739 c.p.c.

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