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Articolo 65 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Custode

Dispositivo dell'art. 65 Codice di procedura civile

La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti (1).

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato [disp. att. 52, 53] (2) (3).

Note

(1) La norma trova applicazione nel caso in cui il custode venga incaricato della amministrazione dei beni sottoposti a pignoramento o a sequestro, dei beni sigillati o inventariati, o di cose mobili rinvenute nell'immobile oggetto di rilascio. Diversamente, la sua applicazione viene esclusa nel caso in cui siano oggetto di pignoramento denaro, titoli di credito, e oggetti preziosi.
(2) La nomina del custode può derivare da tre diverse fonti: direttamene dalla legge (si cfr.546, 559 1, 678 1, 679 2), dal giudice (si cfr.559 2, 592-595, 676 1, 687, 759; disp. att. 166), ed, infine, dall'ufficiale giudiziario (si cfr. 520-521). Indipendentemente dalla fonte la nomina deve essere comunque accettata.
(3) Una volta accettata la nomina il custode assume la legittimazione processuale attiva e passiva, con la conseguenza di essere titolare di del potere di esercitare azioni di conservazione e reintegrazione di quanto affidato alla sua cura. Nel caso in cui egli compia atti che esorbitino i limiti dell'incarico conferitogli, è possibile che questi vengano ratificati ex post dal giudice, essendo altrimenti fonte di sua responsabilità, analogamente a quanto previsto per il falsus procurator (si cfr. 1388, 1398, 1399 c.c.). Diversamente, gli atti di amministrazione straordinaria devono essere singolarmente autorizzati dal giudice, salvo il caso in cui vengano compiuti direttamente dal custode sotto la propria responsabilità, qualora si tratti di atti indifferibili.

Spiegazione dell'art. 65 Codice di procedura civile

La necessità di nominare un custode può essere dettata dalla legge ovvero demandata alla discrezione del giudice o, ancora, a quella dell’ufficiale giudiziario.
Trattasi di figura investita di un potere-dovere pubblico (scaturente, secondo Carnelutti, da un contratto di diritto pubblico), a cui si attribuisce la rappresentanza di interessi parzialmente pubblici (quali la conservazione e l’amministrazione di beni).

La natura pubblica dell’ufficio di questo incaricato giudiziale si evidenzia nei diversi momenti in cui viene in considerazione la sua figura: egli, infatti, viene nominato da organi pubblici, divenendo titolare di poteri caratterizzati da una particolare vis imperii; nello stesso tempo, però, l’autorità giudiziaria ha il potere di esercitare un particolare controllo su tutta la sua attività, potendo perfino giungere alla sua sostituzione nei casi di maggiore gravità.

Tale costruzione pubblicistica della figura del custode giudiziario (si ricorda che si tratta, comunque, di un pubblico ufficio temporaneo) è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in diverse occasioni affermato che il custode giudiziario è un gestore autonomo ed un ausiliario del giudice, dal quale direttamente ripete l’investitura e sotto la cui direzione e controllo svolge la propria attività, potendo compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione giudiziale, quelli di straordinaria amministrazione.

Sotto il profilo della sua posizione istituzionale, si sono sviluppati tesi contrastanti.
Così, secondo parte della dottrina (Carnelutti) egli sarebbe un rappresentante della parte a vantaggio o a danno della quale si produrranno gli effetti dell’espropriazione o del sequestro.
In contrario, però, si è fatto osservare che:
  1. la rappresentanza implica, da parte di colui che la esercita, un’attività volitiva, mentre il custode, in molti casi, è chiamato a compiere attività di carattere puramente materiale, quale appunto la semplice custodia dei beni;
  2. il rappresentante deve agire per conto del rappresentato, mentre il custode agisce nell’interesse della giustizia, ma in nome proprio.

Secondo altra parte della dottrina, invece, il fenomeno della custodia integrerebbe un’ipotesi di sostituzione processuale; egli, infatti, non si limita ad esercitare un’attività accanto al proprietario dei beni sottoposti a custodia, ma si sostituisce addirittura a lui nell’esercizio di particolari diritti.
In contrario, anche qui, si fa osservare che:
  1. nel codice di rito manca una norma che legittimi il custode ad agire in giudizio in nome proprio per esercitare un diritto altrui;
  2. è quasi sempre impossibile stabilire con esattezza quale sia il soggetto in nome del quale il custode è chiamato ad agire in giudizio.
Egli, infatti, non ha facoltà di agire in nome e per conto delle parti i cui beni sono sottoposti a sequestro e/o pignoramento, le quali, al contrario, mantengono la loro autonomia nell’ambito dei rapporti posti in essere precedentemente e successivamente al pignoramento o al sequestro.

Si ritiene in definitiva preferibile la tesi che individua nel custode un semplice ausiliario del giudice, il quale agisce, nel corso del giudizio, al preciso fine di espletare l’incarico che gli è stato affidato.

Per quanto concerne i poteri e gli obblighi del custode, può intanto evidenziarsi che l’art. 65 c.p.c. si limita soltanto ad affidargli la conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati e/o sequestrati, senza specificare concretamente quali sono i contenuti della sua attività, e ciò anche in considerazione della estrema varietà e natura dei beni che possono formare oggetto di esecuzione.
Tuttavia, è stato ritenuto che sia proprio questa (la varietà dei beni da custodire) la ragione per cui il legislatore abbia preferito non solo non dettare una disciplina specifica volta a predeterminare i poteri attribuiti a tale figura, ma anche non inserire, nel corpo del codice, delle norme con cui disciplinare l’aspetto della sua legittimazione processuale.

In considerazione di ciò, comunque, alcuni autori hanno suggerito di distinguere i poteri del custode in tre diverse categorie, ossia:
  1. poteri minimi, correlati alla conservazione del bene ed al mantenimento della sua produttività;
  2. poteri per il cui esercizio è necessaria la rimozione di un limite, mediante l’ottenimento dell’autorizzazione giudiziale;
  3. poteri che il custode non ha, ma che il giudice può attribuirgli solo caso per caso e secondo circostanze motivate.
L’assenza, invece, di norme volte a disciplinare la legittimazione processuale del custode ha indotto dottrina e giurisprudenza a cercare di colmare tale lacuna mediante una individuazione in concreto delle azioni che il custode può esercitare in giudizio rispetto ai beni affidati alla sua conservazione.

Il secondo comma della norma riconosce al custode il diritto ad un compenso, il quale dovrà essere stabilito con decreto dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che lo ha nominato.
Secondo un particolare orientamento della giurisprudenza di merito, malgrado la lettera della norma, competente a decidere delle questioni relative al custode non può essere in via esclusiva il giudice che ha provveduto alla nomina, ma quello dinanzi al quale è giunta la fase del procedimento (perché quello che ha la più completa conoscenza dello stato del processo).

In ordine alla natura del decreto con cui viene liquidato il compenso, si discute se si tratti di atto avente natura amministrativa o, piuttosto, di atto con natura di ingiunzione di pagamento.
In questo secondo senso sembra orientata la giurisprudenza prevalente, affermandosi che, in quanto assimilabile al decreto monitorio, sarà opponibile davanti allo stesso giudice che l’ha emesso (solo un isolato orientamento giurisprudenziale ne ammette l’impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., e ciò per il suo contenuto decisorio).

Interessante si ritiene che sia la tesi sostenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui non può valere come titolo esecutivo nei confronti delle parti il decreto di liquidazione del compenso al CTU che non contenga l’indicazione della parte obbligata al pagamento, non potendosi da tale mancata specificazione dedurre che il compenso debba intendersi posto solidalmente ed in eguale misura a carico di tutte le parti costituite (da ciò se ne è fatto conseguire che la parte a cui venga notificato il precetto al pagamento, avrà tutto il diritto di proporre opposizione all’esecuzione, per far dichiarare che il custode non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in base a quel decreto).

Massime relative all'art. 65 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16057/2019

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014).

Cass. civ. n. 12877/2016

Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate. (Rigetta, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 02/10/2013).

Cass. civ. n. 6147/2012

In tema di liquidazione delle spese ai custodi giudiziari di veicoli oggetto di sequestro, le nuove tariffe introdotte, in deroga agli artt. 59 e 276 del T.U. sulle spese di giustizia (di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), dalla disciplina speciale della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono applicabili anche ai compensi maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge predetta, stante il tenore del suo art. 1, comma 321, secondo cui le nuove tariffe si applicano anche "alle procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi". (Rigetta, Trib. Cagliari, 30/12/2009).

Cass. civ. n. 5084/2010

La liquidazione del compenso spettante al custode di beni sequestrati può essere richiesta con autonoma domanda dal custode stesso, in quanto ausiliario del giudice, nei confronti della parte che abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di sequestro, qualora nella fase cautelare non si sia provveduto a tale adempimento.

Cass. civ. n. 564/2009

Legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della Difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto funzionale che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo Ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l'efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili.

Cass. civ. n. 7465/2004

Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario emesso in data successiva all'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) — e dunque soggetto alle relative disposizioni processuali, immediatamente applicabili per principio generale — non e ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitivà del provvedimento, che può essere impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 D.P.R. cit.; peraltro, il provvedimento in questione non sarebbe ricorribile per cassazione neanche in base al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R., tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 agli ausiliari estranei alle categorie dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori e dell'impugnabilità dei provvedimenti sulla liquidazione dei compensi in favore degli stessi con i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura del provvedimento di liquidazione, e cioè con i rimedi di cui all'art. 640, comma terzo, c.p.c. per l'ausiliario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza, e con quello di cui all'art. 645 c.p.c. per la parte obbligata, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliario.

Cass. civ. n. 10252/2002

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.

Cass. civ. n. 8865/1995

La competenza a liquidare il compenso del custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario appartiene funzionalmente ed inderogabilmente, ai sensi dell'art. 65 c.p.c., al giudice che lo ha nominato, anche nel caso in cui il giudice appartenga all'ufficio giudiziario che ha deciso in primo grado sulla convalida e la relativa controversia si sia in prosieguo trasferita in appello, dovendo mantenersi distinte le vicende della misura cautelare in funzione delle sorti della controversia sul diritto cautelato con quella circa l'investitura e la retribuzione del custode. È, pertanto, ammissibile la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio del giudice di secondo grado, cui l'istanza di liquidazione presentata dal custode sia stata trasmessa dal giudice di primo grado che abbia su di essa declinato la propria competenza

Cass. civ. n. 7418/1991

Il provvedimento di liquidazione del compenso al custode giudiziario, avendo carattere monitorio, è soggetto all'opposizione prevista contro il decreto di ingiunzione con la conseguenza che in caso di mancata notifica, ove sia, tuttavia, seguita la sua esecuzione, all'opposizione è applicabile in via analogica la norma dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., sicché l'opposizione tardiva non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

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