Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore (1).
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina (2).
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593 (3).
Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano(4).
Note
(1)
Il consenso a cui la norma in esame si riferisce deve sempre essere anteriore alla nomina e può essere espresso o tacito. Quest'ultima ipotesi si verifica quando il creditore o il debitore, presenti al pignoramento, non si oppongono alla nomina del custode.
(2)
Può essere nominato custode colui che ha compiuto la maggiore età ed è capace di agire. L'accettazione da parte di chi è nominato custode avviene mediante sottoscrizione del processo verbale.
(3)
Il custode deve sottoscrivere il processo verbale dal quale deriva la sua nomina, deve seguire le direttive impartite dall'ufficiale giudiziario per la conservazione dei beni pignorati, non può utilizzare le cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice, deve rendere il conto in caso di beni fruttiferi, esercitando la custodia usando la diligenza del buon padre di famiglia (v.
67). Inoltre, vi è anche un altro obbligo che non è espressamente dettato da tale norma che, in ogni caso, incombe sul custode, ovvero l'obbligo di segnalare al giudice dell'esecuzione i sequestri ed i pignoramenti successivamente intervenuti sui beni custoditi e di consegnare questi ultimi all'aggiudicatario, all'assegnatario o al debitore.
(4)
Tale comma, aggiunto dalla Legge 52/2006, prevede che nel caso in cui venga depositata l'istanza di vendita il giudice debba disporre la sostituzione del custode nominando l'istituto all'uopo autorizzato, il quale, entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, deve provvedere al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità.