Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8865 del 12 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza a liquidare il compenso del custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario appartiene funzionalmente ed inderogabilmente, ai sensi dell'art. 65 c.p.c., al giudice che lo ha nominato, anche nel caso in cui il giudice appartenga all'ufficio giudiziario che ha deciso in primo grado sulla convalida e la relativa controversia si sia in prosieguo trasferita in appello, dovendo mantenersi distinte le vicende della misura cautelare in funzione delle sorti della controversia sul diritto cautelato con quella circa l'investitura e la retribuzione del custode. È, pertanto, ammissibile la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio del giudice di secondo grado, cui l'istanza di liquidazione presentata dal custode sia stata trasmessa dal giudice di primo grado che abbia su di essa declinato la propria competenza

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.