Dal momento in cui l’
ufficiale giudiziario procede alla notifica dell’atto di
pignoramento, il
debitore viene costituito
custode dei beni pignorati, unitamente agli
accessori ed alle
pertinenze (c.d. custodia legale).
Poichè il custode è un ausiliario del
giudice, lo stesso non può assolutamente disporre dei suoi beni, né tanto meno goderne, ma li deve conservare e curare in funzione della vendita o dell'assegnazione.
La disciplina della custodia dell'immobile pignorato si rinviene, oltre che nella disposizione in commento, nel successivo
art. 560 del c.p.c., richiamato dall'[[170disp attcpc]] e, in generale, negli artt.
65-
67 c.p.c.
La funzione pubblica del custode è apprezzabile sia dal punto di vista processuale (per un'esigenza di
ordine pubblico del processo), sia dal punto di vista sostanziale; il custode deve provvedere ai propri compiti di conservazione e amministrazione con la diligenza del
bonus pater familias e, all'occorrenza, secondo le direttive del giudice.
Il secondo comma consente che, su istanza del
creditore pignorante o di un creditore intervenuto, possa essere nominato custode un soggetto diverso dal debitore (c.d. custodia giurisdizionale); da tale disposizione si desume, dunque, che il debitore ottiene automaticamente la qualifica di custode fin dal momento della notifica del pignoramento.
Il giudice, tuttavia, può aderire alla suddetta richiesta soltanto nel caso in cui l’immobile non sia occupato dal debitore.
Tale
favor nei confronti del debitore opera fino al momento in cui viene pronunciata l'
ordinanza con cui si autorizza la vendita o si dispone la delega delle relative operazioni, in quanto da tale momento custode diventa la persona incaricata delle predette operazioni o l'istituto di cui all'
art. 534 del c.p.c..
La scelta del custode non è lasciata alla discrezionalità del giudice, ma è la stessa legge a stabilire che la custodia debba essere affidata all'istituto vendite giudiziarie o alla persona incaricata delle operazioni di vendita.
Si prevede peraltro al 5° co. la nomina di "altro soggetto", da intendersi riferita all'ipotesi di indisponibilità dell'istituto e non anche del professionista delegato; ne consegue che quest'ultimo non potrebbe non assumere la custodia se non rifiutando anche l'incarico di vendere il bene.
Tutto ciò avviene, ovviamente, a meno che il giudice, in considerazione della particolare natura dei beni pignorati, non ritenga superflua la sostituzione del debitore con un soggetto diverso.
Tutti i provvedimenti previsti dalla presente norma, anche quelli con i quali viene disposta l’eventuale sostituzione del custode per inosservanza degli obblighi su di lui incombenti, devono essere pronunciati con ordinanza non impugnabile.
Va precisato che il provvedimento in forza del quale il giudice dell'esecuzione nomina custode una persona diversa dallo stesso debitore, avendo natura di provvedimento meramente conservativo, a contenuto ordinatorio e non decisorio, non è impugnabile per cassazione ex
art. 111 Cost..
Per l'assunzione della qualità di custode è necessaria la
capacità di agire e sono inapplicabili nei suoi confronti gli istituti dell'astensione e della
ricusazione.
Come può rilevarsi, sussiste una chiara differenza nella disciplina della custodia nell'espropriazione immobiliare ed in quella mobiliare: mentre in quest'ultima il debitore è custode dei bei pignorati solo se il creditore vi acconsente (così
art. 521 del c.p.c.), per la presenza del pericolo di loro deterioramento o sottrazione se restassero nella sfera di disponibilità del debitore, nell'espropriazione immobiliare l'inesistenza di tale rischio, in considerazione della natura del bene pignorato, comporta un capovolgimento della regola e il debitore diventa custode indipendentemente dal consenso del creditore.