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Articolo 50 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Riassunzione della causa

Dispositivo dell'art. 50 Codice di procedura civile

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente [44, 49] avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice [disp. att. 125] (1).

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [307, 310, 393] (2).

Note

(1) Con la riassunzione, le parti devono riproporre tutte le domande e le eccezioni già avanzate se il processo non prosegue davanti allo stesso giudice; altrimenti, è lo stesso processo che continua innanzi al giudice competente.
(2) In caso di mancata o tardiva riassunzione si producono gli effetti generali di cui all'art. 307 ovvero l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo. La stessa conseguenza si produce nell'ipotesi in cui la causa sia riassunta innanzi ad un giudice diverso da quello indicato o dichiarato competente.
In seguito all'estinzione del giudizio, mentre la statuizione sulla competenza pronunciata dalla Corte di Cassazione mantiene la sua efficacia di giudicato sull'eventuale nuovo giudizio (art.310,II comma), le altre decisioni sulla competenza pronunciate dai giudici di merito perdono ogni efficacia.

Ratio Legis

La norma in analisi si riferisce all'istituto della c.d. translatio iudicii, in base al quale la riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto: la domanda originaria mantiene i suoi effetti processuali (ad es. per l'individuazione del momento determinante la giurisdizione e la competenza) e sostanziali (ad es. decadenze maturate e non), le prove raccolte avanti al giudice poi dichiarato incompetente conservano la loro efficacia e non valgono come argomenti di prova.

Spiegazione dell'art. 50 Codice di procedura civile

La riassunzione è un atto di impulso processuale necessario per poter giungere a sentenza, in quanto qualora le parti, o una di esse, non riassumano il processo dinanzi al giudice individuato come competente entro il termine fissato dal giudice o entro quello di tre mesi fissato dalla presente norma, il processo si estingue.

Trattasi di norma avente carattere generale, in quanto si applica in relazione ai seguenti casi:
  1. sentenze della Corte di Cassazione pronunciate in sede di regolamento o di ricorso ordinario, in cui venga stabilita la competenza di un giudice diverso rispetto a quello adito;
  2. sentenze del giudice di merito in forza delle quali lo stesso si sia dichiarato incompetente;
  3. casi in cui la Corte abbia dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;
  4. casi in cui la rimessione ad altro giudice venga disposta ex artt. 39 e 40 c.p.c.

Restano invece escluse dal campo di applicazione della norma le seguenti ipotesi:
  1. caso in cui si adisca con l’impugnazione un giudice di grado diverso da quello competente;
  2. nel rapporto tra più giurisdizioni diverse;
  3. nei rapporti tra giurisdizione ordinaria e procedimento arbitrale;
  4. caso in cui il giudizio di merito sia stato introdotto successivamente all’esaurimento del procedimento cautelare a seguito di rigetto per incompetenza in sede di reclamo;
  5. ipotesi in cui la causa rimanga all’interno dello stesso ufficio giudiziario.

Ai fini dell’estinzione occorre poi così distinguere:
  1. se la pronuncia sulla competenza proviene dal giudice di merito, a causa della estinzione quella pronuncia perde efficacia, tranne ovviamente che per il giudice che l’ha emessa;
  2. se la pronuncia sulla competenza, invece, proviene dalla Corte di Cassazione, tale statuizione rimarrà ferma nel caso di successiva estinzione del processo per mancata riassunzione, per esplicare efficacia qualora poi le parti ripropongano un diverso processo sulla stessa azione (così il secondo comma dell’art. 310 del c.p.c.).
L’estinzione deve essere eccepita dalla parte interessata, prima di ogni altra sua difesa.

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza del giudice o in quello di tre mesi (dalla comunicazione), il processo continua dinanzi al nuovo giudice, e non si tratta di un nuovo processo, ma dello stesso che continua.
E’ questo il c.d. istituto giuridico della translatio iudicii, disposto dalla legge sulla base della struttura unitaria del processo e del principio di unità della giurisdizione, per effetto del quale mantengono piena validità l’intero procedimento ed i relativi atti (anche quelli istruttori), non potendo di per sé sola l’incompetenza del giudice prima adito, che li abbia disposti, espletare sugli stessi alcun effetto invalidante.

La forma che deve rivestire l’atto di riassunzione è quella della comparsa (del ricorso nel processo del lavoro), ma si ritiene valido anche l’atto di citazione purchè contenga tutti gli elementi della comparsa (ciò che rileva è che l’atto introduttivo rechi un chiaro richiamo a tutte le pregresse vicende processuali).
Sarà comunque compito del giudice verificare, a seguito di un esame del contenuto sostanziale dell’atto nel suo complesso, se quell’atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado o atto di riassunzione del processo interrotto.

Occorre infine precisare che la riassunzione, al contrario della riproposizione, non contiene una domanda giudiziale nuova e, pertanto, può essere posta in essere da una qualsiasi delle parti.
Ai fini della validità dell’atto riassuntivo occorre tener conto dei seguenti principi:
  1. non è necessario riprodurre tutte le domande della parte in modo specifico, essendo sufficiente richiamare (senza integrale e testuale riproduzione) l’atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto della comparsa di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è fatta la stessa riassunzione;
  2. va indicato il provvedimento del giudice sulla base del quale la riassunzione viene effettuata;
  3. l’atto di riassunzione può contenere nuove domande in aggiunta a quella originaria (in questo caso vale come atto introduttivo di un giudizio ex novo.

Per effetto del combinato disposto dell’art. 170 del c.p.c. e del 3 comma dell’art. 125 delle disp. att. c.p.c., la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell’atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, e non alla parte personalmente.
Va precisato che la mancata costituzione in giudizio del convenuto in riassunzione non ne determina la contumacia qualora lo stesso si sia già costituito nella fase iniziale.

Massime relative all'art. 50 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1121/2022

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/10/2020).

Cass. civ. n. 41230/2021

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019).

Cass. civ. n. 5542/2021

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2014).

Cass. civ. n. 13860/2020

La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/09/2017).

Cass. civ. n. 12313/2019

Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia.

Cass. civ. n. 11204/2019

Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall'art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 9915/2019

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente).

Cass. civ. n. 9683/2019

Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della L. n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca.

Cass. civ. n. 2033/2017

L'omessa fissazione, ad opera del giudice di merito, del termine per operare la riassunzione a seguito di provvedimento di incompetenza, non implica nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, soccorrendo all'uopo il termine ex art. 50 c.p.c., destinato a trovare applicazione anche allorché si tratti di pronunzia resa ai sensi dell'art. 427 c.p.c.

Cass. civ. n. 20105/2015

Il principio della "translatio iudicii" si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009.

Cass. civ. n. 19773/2015

In caso di riassunzione ex art 50 c.p.c., il processo continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d'inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente.

Cass. civ. n. 14369/2015

Intervenuta una pronuncia declinatoria della competenza, il termine ivi fissato per la riassunzione della causa innanzi al giudice indicato come competente diviene irrilevante quando sia proposto regolamento ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., perché da quel momento lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Suprema Corte, qualunque essa sia (anche in rito, per declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità), sicché la riassunzione, in applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ., deve avvenire nel termine fissato dalla Corte o, in mancanza, in quello previsto dalla stessa norma.

Cass. civ. n. 15753/2014

L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Cass. civ. n. 6512/2014

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. — posto in essere malgrado la pednenza di impugnazione avverso la suddetta decisione — innanzi al giudice indicato come competente è nullo in quanto effettuato durante la sospensione del processo, senza che assuma rilievo al corretta individuazione del giudice davanti al quale è compiuto poiché la successiva conferma di tale designazione da parte della Corte di cassazione non ha efficacia sanante.

Cass. civ. n. 4215/2014

Nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 11234/2013

A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all'indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.

Cass. civ. n. 6691/2013

La disciplina della "translatio iudicii", di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riguarda esclusivamente la decisione delle questioni di giurisdizione e non trova applicazione con riferimento alle questioni di competenza; ne consegue che è inammissibile il ricorso in riassunzione di domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposto, al fine di ottenere il trasferimento del rapporto processuale, davanti alla medesima corte d'appello la quale, già in precedenza adita con identica domanda, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed individuato come competente altra corte, rimanendo tale individuazione irretrattabile ove non impugnata dall'interessato, senza che venga così sottratta l'effettività della tutela del diritto della CEDU, in quanto rimessa, piuttosto, al giudice stabilito dalle regole interne di competenza.

Cass. civ. n. 8723/2012

Ove il giudice, sia pure erroneamente, dichiari la propria incompetenza "ratione materiae" e fissi un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come competente, essa deve avvenire con le forme e nei termini prescritti dalla legge per i procedimenti da celebrarsi dinanzi a quest'ultimo, costituendo detta dichiarazione di incompetenza una consapevole scelta circa il rito applicabile alla controversia. Se, pertanto, il primo giudice abbia erroneamente qualificato la controversia come agraria e fissato un termine per la riassunzione dinanzi alla competente sezione specializzata, tale termine non sarà soggetto alla sospensione feriale, a prescindere dal fatto che nella specie la controversia rientrasse effettivamente tra quelle agrarie

Cass. civ. n. 6823/2010

La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza, il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Cass. civ. n. 26327/2008

La sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell'incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall'art. 28 c.p.c., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.

Cass. civ. n. 23587/2008

In tema di competenza, non comporta nullità l'omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, giacché espressamente l'articolo 50, primo comma, c.p.c. prevede che, in tale caso, la riassunzione debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

Cass. civ. n. 8806/2008

L'avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura ad litem atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura.

Cass. civ. n. 7392/2008

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite.

Cass. civ. n. 24444/2007

In caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fissazione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di un atto di citazione dinanzi al tribunale che richiamava tutte le pregresse vicende processuali e in particolare l'atto di citazione dinanzi al pretore, la domanda riconvenzionale dei convenuti eccedente la competenza per valore del giudice adito, la sentenza di incompetenza emessa dal pretore contenente la fissazione dei termini per la riassunzione dinanzi al tribunale, aveva escluso potesse qualificarsi l'atto come di riassunzione in difetto di una espressa dichiarazione, contenuta nell'atto, in tal senso).

Cass. civ. n. 15756/2007

Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, incidenter tantum da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 c.c., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata.

Cass. civ. n. 11869/2007

In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, «osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis del codice». Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell'art. 415 comma 5 c.p.c. e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del decreto e la data dell'udienza, si verifica una nullità della vocatio in jus sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresì nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.

Cass. civ. n. 4775/2007

A seguito di declaratoria di incompetenza e riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, il processo continua dinanzi a questo con tutte le preclusioni già verificatesi. Pertanto, chiamato tardivamente in causa un terzo innanzi al giudice originariamente adito, la chiamata in causa del terzo contenuta nell'atto di riassunzione non integra una nuova e autonoma vocatio in ius.

Cass. civ. n. 4109/2007

Sia nel caso di ricorso ordinario ex articolo 306 n. 1 codice procedura civile — previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ex articolo 111 della Costituzione a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata — sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, deve poter operare la translatio iudicii. In tal modo si consente al processo, iniziato erroneamente davanti a un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare così com'è iniziata davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo a una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio giustizia, costituzionalmente rilevante.

Cass. civ. n. 4749/2004

Qualora il giudice declini la propria competenza per valore, indicando il giudice competente ed operi al contempo una diversa qualificazione della domanda, il provvedimento emesso ha natura sostanziale di sentenza, e se la parte si limita a riassumere la causa dinanzi al giudice indicato come competente anziché impugnarlo, la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice è vincolante. (Nella specie, la S.C. ha tenuto ferma la decisione in cui il giudice di merito, adito per una licenza per finita locazione aveva dichiarato la propria incompetenza per valore qualificando il rapporto come di affitto di azienda, e la domanda come domanda di rilascio di azienda, atteso che le parti avevano riassunto la causa dinanzi al giudice indicato come competente senza impugnare la diversa qualificazione della domanda).

Cass. civ. n. 2276/2001

Per la translatio iudicii prevista dall'art. 50 c.p.c., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato competente sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione e se contenga i requisiti previsti dall'art. 125 att. c.p.c., fra i quali il richiamo dell'atto introduttivo del precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione.

Cass. civ. n. 15699/2000

Il solo dispositivo della sentenza con cui il giudice adito in una controversia soggetta al rito del lavoro abbia dichiarato la propria incompetenza è inidonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 50, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente (così come il termine di trenta giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, dello stesso codice per la proposizione dell'istanza di regolamento). Tali termini, infatti, decorrono dalla comunicazione — che ne presuppone il deposito — della sentenza completa anche della motivazione, mentre l'efficacia del dispositivo ex art. 431 c.p.c. è limitata all'ipotesi di sentenze di condanna in favore del lavoratore.

Cass. civ. n. 12528/2000

Il giudizio instaurato dopo il regolamento di competenza della Suprema Corte, ma oltre il termine stabilito dall'art. 50 c.p.c., pur non essendo prosecuzione del precedente, non esclude che la sentenza della Cassazione conclusiva del giudizio per regolamento conservi l'efficacia di giudicato. Trattandosi, peraltro, di giudicato esterno, la parte interessata ha l'onere di eccepirlo espressamente, attesa la non rilevabilità di ufficio, e tempestivamente, senza possibilità di sollevare tale eccezione per la prima volta in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 1076/1999

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente.

Cass. civ. n. 9890/1998

Con la sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito ha termine il procedimento davanti al medesimo giudice, e in tal senso detta sentenza è «definitiva», ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, il processo inteso in senso tecnico, come svolgimento di attività diretta alla emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli interessi sostanziali dedotti in giudizio, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art. 50, comma 1, c.p.c., con disposizione applicabile a prescindere dal tipo di incompetenza e, in particolare, anche in caso di dichiarazione di incompetenza per materia e valore che comporti il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, senza che in senso ostativo rilevi in tal caso la formulazione nell'atto di riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell'originario atto di citazione. Nel quadro della unitarietà del processo e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio, che l'originario difensore è abilitato a promuovere sulla base della iniziale procura.

Cass. civ. n. 11065/1992

Dopo la sospensione del processo, in conseguenza della proposizione di istanza di regolamento di competenza, la riassunzione, con atto da notificarsi al procuratore costituitosi davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è soggetta al termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della decisione della Suprema Corte, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del regolamento.

Cass. civ. n. 10692/1992

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c. la riassunzione della causa - l'attuazione della quale attraverso la citazione, invece che nella forma dell'apposita comparsa, non prevista a pena di nullità, è ugualmente utile allo scopo di consentire la prosecuzione del processo - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in difetto, in quello di legge, la conseguente traslatio judicii comporta che correttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 125 att. c.p.c. e 170 stesso codice, viene notificato l'atto riassuntivo presso il procuratore della parte già costituito innanzi al giudice incompetente.

Cass. civ. n. 7247/1992

La tardiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, determina l'estinzione del processo soltanto allorché essa sia stata eccepita dalla parte interessata, a norma dell'art. 307 c.p.c., prima di ogni altra sua difesa.

Cass. civ. n. 5117/1989

A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all'art. 383 c.p.c., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell'art. 392 stesso codice, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla corte di cassazione, a seguito di accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, va fatta a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att., e cioè mediante notificazione dell'atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest'ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell'atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione, regolatrice della competenza.

Cass. civ. n. 7290/1986

Qualora, in sede d'appello avverso sentenza del pretore in causa di lavoro, il tribunale adito rilevi la propria incompetenza per territorio (nella specie, in base ai principi sul foro erariale), e rimetta le parti davanti ad altro tribunale, la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo è soggetta al termine semestrale di cui all'art. 50 c.p.c., mentre resta esclusa l'applicabilità del minor termine contemplato dall'art. 428 c.p.c., riguardante la sola ipotesi della traslatio judicii per ragioni di competenza di primo grado.

Cass. civ. n. 2679/1984

Il termine minimo di trenta giorni da assegnare alla parte per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente, deve essere effettivamente a disposizione della parte per il compimento dell'atto; ne consegue che la decorrenza di tale termine non può essere fissata dal giudice (a quo) con riferimento alla data della pubblicazione della sentenza, che è atto interno della cancelleria, di cui la parte non ha notizia, e, nel caso, tale statuizione deve considerarsi tamquam non esset e la tempestività della riassunzione va accertata avendo come dies a quo quello della comunicazione della decisione, la quale costituisce l'atto con cui viene portata a legale conoscenza delle parti interessate la giuridica esistenza del provvedimento, ponendole così in condizione, da quel momento, di provvedere alla riassunzione.

Cass. civ. n. 6206/1982

Il termine per la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., decorre dalla data di comunicazione della sentenza, che abbia dichiarato l'incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, ma non già dal momento del passaggio in giudicato della decisione.

Cass. civ. n. 5275/1982

A seguito di declaratoria d'incompetenza del giudice ordinariamente adito, l'atto di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (art. 50 c.p.c.) deve essere notificato, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., al procuratore costituito, e, pertanto, ove notificato alla parte personalmente, è inidoneo alla valida instaurazione del rapporto processuale nella fase di riassunzione, salvo che il destinatario della notificazione medesima si costituisca anche in tale fase.

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Consulenze legali
relative all'articolo 50 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giunio chiede
martedì 31/05/2011 - Toscana
“E' valida la comunicazione effettuata dalla Cancelleria Via fax o la notifica deve essere effettuata tramite Ufficiale Giudiziario? E se il Fax non funziona?”
Consulenza legale i 03/06/2011

In attuazione del processo telematico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 Marzo 2011, Serie Generale, il D.M. 4 febbraio 2011 che dispone l'avvio delle comunicazioni di cancelleria per via telematica. L'art. 2 prevede che il D.m. entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, e pertanto, il 4 aprile 2011.

L'art. 1 dispone che le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell' art. 170 del c.p.c., la notificazione di cui al primo comma dell' [[192 cpc]] e ogni altra comunicazione al consulente, nonchè le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Anche le comunicazioni via fax sembrano essere state superate alla luce delle novità legislative di cui sopra. Sarà, pertanto, cura di ciascun legale predisporre un apposito account di posta certificata e munirsi del sistema di consultazione telematica (detto polisweb).


Mariano A. chiede
lunedì 27/09/2010

“L'istituto della riassunzione, cui si ricorre a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, trova applicazione anche nell'ambito del processo esecutivo o solo nell'ambito del giudizio di cognizione?
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, adito a seguito di pignoramento presso terzi, dichiara la propria incompetenza territoriale ed indica il giudice ritenuto competente. E' legittimo riassumere il processo esecutivo (al fine di chiedere l'assegnazione delle somme comunque pignorate) dinanzi a tale ultimo giudice?”

Consulenza legale i 27/12/2010

L'art. 26 del c.p.c. disciplina il foro dell'esecuzione forzata: il c.d. "giudice dell'esecuzione" è sempre nominato all'interno del Tribunale, di qualsiasi tipo di esecuzione si tratti.

E' opportuno distinguere il concetto di giudice competente per l'esecuzione e il giudice dell'esecuzione: il primo è l'ufficio giudiziario alla cui competenza appartiene un certo tipo di processo esecutivo; il secondo è un organo di tale ufficio, designato di volta in volta, il cui compito è di sovrintendere allo svolgimento dell'esecuzione.

La nomina del G.E. avviene ad opera del presidente del tribunale, su presentazione, a cura del cancelliere, del relativo fascicolo, entro due giorni da che esso è stato formato (art. 484 del c.p.c.).

Ciò premesso, valgono quindi per il giudice dell'esecuzione le norme dettate in materia di riassunzione della causa in seguito a dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del giudice adito, nelle forme e con le conseguenze previste dell'art. 50 del c.p.c.


Vianmasci chiede
mercoledì 12/05/2010

“Se la riassunzione non avviene nei termini previsiti il processo si estingue. Quanto alle spese dei precedenti giudizi (g.d.p. e cassazione) sui quali non si è pronunciato alcun giudice, come si procede? Bisogna ricorrere nuovamente alla cassazione?”

Consulenza legale i 27/12/2010

L'estinzione del processo, per tardiva od omessa riassunzione in termini, produce gli effetti di cui all'art. 310 del c.p.c.: in particolare, quanto alle spese, esse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Questa regola vale sia in caso di estinzione per inattività delle parti, che nel caso di estinzione dichiarata d'ufficio (che è stata generalizzata con l'entrata in vigore della l. 69/2009).