Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8806 del 4 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice gią dichiaratosi incompetente, non comporta la necessitą di una nuova procura ad litem atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura.

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