(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in caso di riassunzione di un giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 c.p.c., il convenuto non può proporre una domanda nuova in aggiunta a quella originaria. La riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, al quale la facoltà di proporre domande è soggetta ai limiti stringenti dell'art. 416 c.p.c.