Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11234 del 10 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all'indennitą di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sč effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.

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