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Articolo 85 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Dispositivo dell'art. 85 Codice della strada

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

  1. a) i motocicli con o senza sidecar;
  2. b) i tricicli;
  3. b-bis) i velocipedi;
  4. c) i quadricicli;
  5. d) le autovetture;
  6. e) gli autobus;
  7. f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  8. g) i veicoli a trazione animale. (3)

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 e, se si tratta di autobus, da € 430 a € 1.731. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)(4)

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 338. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (2)(4)

Note

(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(4) Comma modificato così dal Decreto Legge 27 dicembre 2018, n. 143

Massime relative all'art. 85 Codice della strada

Cass. civ. n. 12679/2017

In tema di noleggio con conducente (ncc), l’esistenza di un contratto di appalto, in virtù del quale l’autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati, esclude l’assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi — per essere la stessa rivolta a potenziali fruitori chiaramente identificabili e non ad una indifferenziata platea — e, conseguentemente, l’illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nella normativa di settore. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, confermando il verbale di contravvenzione ivi opposto, aveva ritenuto illecita la sosta, su area pubblica nei pressi di una discoteca, di vetture autorizzate al servizio di ncc, nonostante i relativi conducenti, alla stregua dei contratti di appalto prodotti e conclusi con il gestore del locale, fossero in attesa di prelevare, all’esterno di esso e nelle ore concordate, i clienti che avevano a propria volta commissionato, prenotandolo, il servizio al gestore della discoteca).

Cass. civ. n. 23341/2009

In caso di esercizio dell’attività di noleggio con conducente, non costituiscono illecito l’applicazione sulla vettura, da parte del gestore del servizio, di una tabella luminosa indicante la scritta «NCC» e l’uso di un contachilometri digitale idoneo a misurare la distanza percorsa nel viaggio con il cliente, qualora detti strumenti di bordo non siano esplicitamente vietati dalla normativa secondaria regolatrice del trasporto locale, posto che ad essa implicitamente rinvia l’art. 85, quarto comma, cod. strada, avente natura di norma in bianco, che non può ritenersi violata, in virtù del principio di legalità desumibile dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, in assenza di un precetto scritto entrato in vigore anteriormente alla condotta.

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