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Articolo 86 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi

Dispositivo dell'art. 86 Codice della strada

1. (1)Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore(2).

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 86 a € 338.

Note

(1) La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c-ter), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c-ter), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 86 Codice della strada

Cass. civ. n. 22296/2010

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della valutazione della sussistenza della violazione, inerente alla disciplina del servizio di piazza con taxi (art. 86, comma 3, del codice della strada), consistita nel l’aver prelevato l’utente fuori del Comune di rilascio della licenza, occorre interpretare l’art. 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 — là dove stabilisce, tra l’altro, che «il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione» — nel senso che il servizio può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell’utente e che per «inizio del servizio» deve intendersi la messa del taxi a disposizione dell’utente, ciò comportando l’onerosità e l’esclusività del servizio medesimo in favore dell’utente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione anzidetta, in quanto l’utente del taxi — prelevato in Comune diverso da quello del rilascio della licenza — aveva in precedenza prenotato il servizio e, a tal fine, il taxi era partito dal Comune che aveva provveduto a detto rilascio).

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