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Articolo 84 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 06/08/2022]

Locazione senza conducente

Dispositivo dell'art. 84 Codice della strada

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. (1)

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

  1. a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
  2. b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da € 42 a € 173 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) Comma introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.

Massime relative all'art. 84 Codice della strada

Cass. civ. n. 18988/2015

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacché l’art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 84 Codice della strada

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F.S. chiede
martedì 02/11/2021 - Sardegna
“Gentile Signore o Signora,

possiedo una macchina e ho intenzione di noleggiarla o "condividerla". Leggo su internet che il codice della strada dice che "chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto a sanzione amministrativa". Leggo anche però che esistono servizi che permettono di condividere la propria macchina dietro pagamento, aggirando questo divieto. "Omissis" è il più famoso e opera in Italia da anni, quindi immagino abbia trovato un modo di operare quest'attività legalmente. Vorrei sapere qual è il modo in cui si può condividere la propria auto senza violare il codice della strada.”
Consulenza legale i 09/11/2021
Per rispondere al quesito va per prima cosa ricordato che, secondo il Codice della strada (art. 82), i veicoli possono essere adibiti ad uso proprio o ad uso di terzi.
Quest’ultimo ricorre quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, come avviene anche nel caso della locazione senza conducente.

La locazione senza conducente è a sua volta disciplinata dall’art. 84 del Codice, che ricalca la nozione generale di locazione di cui all’art. 1571 c.c., prevedendo che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
Per l’esercizio di tale attività era in passato necessario il rilascio di un’apposita licenza, oggi sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune ove si trova la sede legale dell'impresa (art. 1, D.P.R. n. 481/2001).
La carta di circolazione dei mezzi destinati al noleggio senza conducente è rilasciata sulla base della prescritta licenza (ora SCIA) (art. 84, comma 5, Codice della strada).

Nemmeno dopo le semplificazioni introdotte con il D.P.R. n. 481/2001, dunque, il noleggio senza conducente può definirsi come un’attività libera, sia perché per il suo legittimo esercizio è indispensabile la SCIA con conseguente controllo da parte del Comune, sia perché ne viene dato conto sulla carta di circolazione del veicolo adibito a tale scopo.
Si nota, però, che esiste una sorta di “zona grigia” che potrebbe rendere più difficoltosi gli eventuali controlli, determinata dal fatto che l’obbligo di comunicare al Dipartimento per i trasporti che la disponibilità del veicolo è stata ceduta (anche a seguito di locazione) a un soggetto diverso dall’intestatario, ai fini dell’annotazione del nominativo di tale soggetto terzo sulla carta di circolazione, scatta soltanto per cessioni relative a periodi superiori ai trenta giorni (art. 94, comma 4-bis, Codice della strada).

Resta, comunque, fermo che, in mancanza degli adempimenti prescritti dall’art. 1, D.P.R. n. 481/2001 (SCIA al Comune), e dall’art. 84, comma 5, del Codice (rilascio di apposita carta di circolazione), rimangono a rigore applicabili le sanzioni previste per chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi (art. 84, commi 7 e 8, Codice della strada).