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Articolo 9 ter Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

Dispositivo dell'art. 9 ter Codice della strada

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9 bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

Massime relative all'art. 9 ter Codice della strada

Cass. pen. n. 9128/2018

Il delitto di cui all’art. 9-ter, comma 2, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, costituisce un reato plurisoggettivo necessario in quanto richiede l’intervento di una pluralità di soggetti; pertanto il fatto doloso della vittima costituito dalla partecipazione alla gara è elemento costitutivo del reato e non può rilevare come circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62, numero 5, cod. pen.

Cass. pen. n. 52876/2016

In tema di circolazione stradale, è configurabile una gara di velocità, vietata dall’art. 9-ter C.d.S., quando due o più conducenti di veicoli, senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l’uno con l’altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida.

Cass. pen. n. 16610/2016

In tema di circolazione stradale, il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale non può ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad una gara automobilistica non autorizzata cui consegua la morte di una o più persone di cui all'art. 9-ter, comma secondo C.d.S, in tutti i casi in cui risulti che la morte sia conseguenza diretta ed immediata di un’infrazione diversa ed ulteriore rispetto alla violazione del divieto di gareggiare in velocità. (Fattispecie relativa ad una gara non autorizzata nel corso della quale una delle auto, omettendo di rallentare all’ingresso in galleria, aveva tamponato una vettura estranea alla competizione, cagionando il decesso di uno dei passeggeri, in cui la Corte, in applicazione del suddetto principio, riqualificato il reato di cui all’art. 9-ter, comma secondo C.d.S. in quello di cui al comma primo del medesimo articolo, ha ritenuto configurabile il concorso con il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589, comma quarto, cod. pen.).

Cass. pen. n. 14166/2015

In tema di circolazione stradale, la configurabilità del reato previsto dall’art. 9-ter C.d.s., che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude l’applicazione della disposizione sanzionatoria amministrativa di cui all’art. 141, comma nono, cod. strada per effetto del principio di specialità, posto che la fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella costitutiva dell'illecito amministrativo, l’elemento specializzante del l’utilizzo di un veicolo a motore.

Cass. pen. n. 43832/2014

Il delitto di cui all’art. 9-ter, comma secondo, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma primo del citato art. 9-ter, nel quale, fungendo l’evento morte da elemento costitutivo dell’illecito penale, resta assorbito ex art. 84 cod. pen. il reato di omicidio colposo.

Cass. pen. n. 31294/2013

In tema di circolazione stradale, per la configurabilità della fattispecie criminosa prevista dall’art. 9-ter C.d.S. è, sufficiente gareggiare in velocità non essendo richiesto, a differenza della diversa ipotesi disciplinata dall’art. 9-bis, alcun apparato organizzativo.

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