Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 127 ter Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 22/10/2026]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 127 ter Codice del consumo

1. (1)Ai fini del presente titolo si intende per:

  1. a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  2. b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;
  3. c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
  4. d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 128, comma 2, lettera c);
  5. e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;
  6. f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2024/1781;
  7. g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;
  8. h) distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;
  9. i) bene:
  10. 1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;
  11. 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
  12. l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;
  13. m) specifiche di riparabilità: le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;
  14. n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128, comma 2, lettera m).

Note

(1) Articolo introdotto, così come il Titolo II-bis, dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.703 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!