1. (1)Ai fini del presente titolo si intende per:
- a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;
- c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 128, comma 2, lettera c);
- e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;
- f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2024/1781;
- g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;
- h) distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;
- i) bene:
- 1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;
- 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
- l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;
- m) specifiche di riparabilità: le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;
- n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128, comma 2, lettera m).
Note
(1)
Articolo introdotto, così come il Titolo II-bis, dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176.






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