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Articolo 115 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Prodotto e produttore

Dispositivo dell'art. 115 Codice del consumo

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

Spiegazione dell'art. 115 Codice del consumo

Le regole in tema di responsabilità del produttore vengono delimitate ai soli beni mobili finiti o assemblati, nonché ai loro componenti (l’esempio più ricorrente è quello dei pneumatici di un’automobile).
Per gli immobili, invece, valgono le regole dettate dal codice civile, in forza delle quali si prevede la responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina ex art. 2053 del c.c. (a meno che non si riesca a provare che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizi di costruzione) e la responsabilità dell’appaltatore per vizi del suolo, difetti della costruzione e la sua rovina in tutto o in parte, ex art. 1669 del c.c..

La definizione di produttore, contenuta nel comma 2 bis della norma in esame, come modificato dal D.lgs.221/2007, deve essere affiancata a quella di cui all’art. 3 del codice consumo, ove è contenuto anche un riferimento agli “intermediari del fabbricante”, categoria nella quale vengono inclusi anche quei soggetti che, pur non svolgendo una vera e propria attività di produzione di beni, svolgono attraverso la loro opera un’influenza sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (ne restano esclusi il trasportatore e l’’installatore).

La disposizione del secondo comma, secondo cui anche l’elettricità deve essere inclusa tra i beni mobili, ha sollevato il problema di stabilire se nella responsabilità del produttore debbano farsi rientrare anche i danni provocati da balzi di tensione.
Alla tesi positiva, si contrappone tuttavia un diverso e contrario orientamento secondo cui in tali casi non è possibile parlare di responsabilità del produttore, ma soltanto di prestazione difettosa nell’ambito del servizio di fornitura di energia elettrica.

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