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Articolo 114 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Responsabilitą del produttore

Dispositivo dell'art. 114 Codice del consumo

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Spiegazione dell'art. 114 Codice del consumo

La norma in esame introduce il tema della responsabilità del produttore.
Si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta in Italia a seguito del DPR 24.05.1988, in recepimento della Direttiva 85/374/CEE, di natura extracontrattuale e presuntiva.
La responsabilità del produttore si ricollega alla distribuzione sul mercato di prodotti di massa e si qualifica come di tipo presuntivo e non oggettivo, in quanto prescinde dall’accertamento della consapevolezza del produttore, ma non dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto.
Ciò comporta che sul consumatore danneggiato graverà soltanto l’onere di provare il collegamento causale non già tra prodotto e danno, ma tra difetto e danno.
In tal senso si è espresso di recente il Tribunale Velletri, Sez. II, Sentenza, 13/10/2020, n. 1448, affermando che “In tema di risarcimento danni per prodotto difettoso, il consumatore che agisce contro il produttore per ottenere il ristoro dei danni subiti, ha l'onere di fornire la prova del difetto, del danno e la connessione tra difetto e danno. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che non vi fosse alcuna correlazione logica tra l'entità del danno e la pericolosità del prodotto, perché la nozione di pericolosità è strettamente connaturata all'essenza della cosa e non alle conseguenze derivanti dal suo utilizzo”.

Si ritiene, infine, possa essere utile evidenziare che si considera produttore chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione, non essendo tuttavia sufficiente l'utilizzo da parte del convenuto di un nome, apposto sul prodotto, che appartenga anche ad altri soggetti (così Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/08/2019, n. 21841).

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relative all'articolo 114 Codice del consumo

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D. P. chiede
martedģ 23/04/2019 - Puglia
“Contratto di noleggio a lungo termine.
Il Cliente/utilizzatore Sig. X ha sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine con la Società Y di noleggio.
Il veicolo noleggiato, per un difetto di fabbrica, dopo circa tre mesi è stato ricoverato in casa madre del costruttore dal 07.05.2018 al 29.06.2018.
Il Sig. X, per amicizia ma assumendosi tutte le responsabilità assicurative in caso di danni, sottoscrive con la casa madre del costruttore, dove era ricoverato il veicolo col difetto di fabbrica, un contratto di comodato per la concessione di un veicolo temporaneo dal 07.05.2018 al 14.05.2018 e dal 25.05.2018 al 07.06.2018.
La Società Y di noleggio ha concesso al Cliente/utilizzatore Sig. X un veicolo in sostituzione solo dal 26.06.2018 al 29.06.2018.
Il Cliente/utilizzatore Sig. X, come da contratto, non aveva diritto ad alcun veicolo sostitutivo per il tempo di ricovero ma le condizioni generali di contratto riconoscevano però che “…nel caso in cui la riparazione del veicolo non sia eseguita entro 20 (venti) giorni dalla consegna presso l’officina autorizzata, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile, dal giorno della consegna presso l’officina fino al giorno dell’effettiva riparazione del veicolo locato e conseguente riconsegna al Cliente”.
Nonostante la Società Y di noleggio sia in debito verso il Cliente/utilizzatore Sig. X, visto che la riparazione non è stata eseguita entro i suddetti 20 (venti) giorni, non riconosce lo storno della quota giornaliera di canone mensile con la seguente giustificazione: “…grazie a noi, Società Y di noleggio, lei ha ricevuto un veicolo in sostituzione e i 20 (venti) giorni non sono stati superati non avendo così diritto a nessuno storno”.
Si precisa che il contratto di comodato è stato intestato alla persona del Sig. X e non alla Società Y di noleggio che nel momento in cui ha concesso il veicolo in sostituzione solo dal 26.06.2018 al 29.06.2018 ha seguito un iter ben preciso: la Società Y di noleggio ha autorizzato via E-mail la concessione del veicolo sostitutivo, il contratto del veicolo sostitutivo è stato intestato alla Società Y di noleggio con le medesime garanzie assicurative riconosciute al veicolo preso col noleggio a lungo termine.
La mia domanda è: sono valide le ragioni della società Y di noleggio di non riconoscere lo storno oltre i 20 giorni, come da condizioni di contratto, poiché è solo grazie a lei se si è avuto il veicolo temporaneo dal 07.05.2018 al 14.05.2018 e dal 25.05.2018 al 07.06.2018 ignorando del tutto il contratto di comodato?

Consulenza legale i 30/04/2019
L’esame del contratto sottoscritto e delle condizioni generali che lo accompagnano inducono, purtroppo, a non dover concordare con quanto si vorrebbe pretendere.

La situazione di fatto che si presenta attiene ad una autovettura concessa in noleggio a lungo termine la quale, dopo circa tre mesi, rileva la presenza di difetti di fabbrica, ragione per cui viene ricoverata in casa madre.
Trattasi, dunque, di fattispecie che deve farsi ricadere sotto la previsione dell’art. 1 delle condizioni generali di contratto richiamate nel contratto sottoscritto, nella parte in cui è detto che i veicoli sono coperti dalla garanzia della Casa Costruttrice, ponendosi in capo al cliente utilizzatore una presunzione di conoscenza di quelle che sono le condizioni di tale forma di garanzia, in quanto risultanti dal relativo libretto.

In ordine a tali difetti viene espressamente detto che il cliente utilizzatore solleva la società locatrice da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti e palesi, impegnandosi a far valere i propri diritti, in qualità di locatario, direttamente nei confronti della casa costruttrice.
A conferma di ciò vengono anche richiamate le norme dettate dal Codice del Consumo in materia di prodotti difettosi, contenute negli artt. 114 e ss. del suddetto codice, le quali attribuiscono appunto al cliente, nella qualità di locatario, la possibilità di far valere i suoi diritti direttamente nei confronti della Casa costruttrice.

Ben diversa è la situazione disciplinata dall’art. 7 delle condizioni generali di contratto, il quale fa riferimento espresso a quelle ipotesi in cui si renda necessario eseguire sul bene concesso in locazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o riparazione.
Dalla lettura della lettera g) di tale norma si deduce che, qualora occorra procedere ad interventi di tale tipo, interventi da effettuare esclusivamente presso un’officina o centro autorizzato della società concedente, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
  1. se nel contratto sottoscritto il cliente ha optato per il veicolo sostitutivo, avrà diritto ad esso secondo le condizioni stabilite all’art. 9 delle medesime condizioni generali;
  2. se, pur avendo diritto alla sostituzione, la società concedente, per inevitabili esigenze momentanee di mercato, non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, sarà tenuta a provvedere allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno successivo alla consegna presso l’officina fino al giorno della riconsegna;
  3. se, invece, il cliente non abbia optato nella lettera di offerta per un veicolo sostitutivo e la riparazione del mezzo non sia eseguita entro venti giorni dalla consegna presso l’officina autorizzata, la società concedente sarà tenuta allo storno della quota giornaliera di canone mensile dal giorno della consegna presso l’officina fino al giorno dell’effettiva riparazione del veicolo locato e conseguente riconsegna al cliente.

Come si può ben notare, dunque, il diritto allo storno, sorge in presenza di presupposti ben chiari e definiti, ossia:
  1. che si presenti la necessità di effettuare interventi di manutenzione e/o riparazione ordinaria (quali, a titolo esemplificativo, cambio olio e filtro olio) o straordinaria (esempio sostituzione del cambio o della frizione), con esclusione degli interventi dovuti a difetti di fabbrica del mezzo.
  2. che per tali interventi il veicolo debba essere affidato ad una officina autorizzata dalla società concedente, mentre qui il mezzo è stato ricoverato presso la Casa madre costruttrice, unica obbligata ad eliminare i difetti presentatisi;
  3. che il cliente non abbia chiesto nel contratto la sostituzione del veicolo;
  4. che la riparazione si protragga per un periodo superiore a venti giorni.

I presupposti sub nn. 3 e 4 sono strettamente interdipendenti dai presupposti sub nn. 1 e 2, che sono proprio quelli che qui non ricorrono e che non possono in alcun modo far sorgere in capo all’utilizzatore il diritto a pretendere lo storno richiesto.

La prova di quanto sopra riferito la si può anche trarre dal fatto che è stata la stessa Casa costruttrice a fornire all’utilizzatore un veicolo sostitutivo in forza di contratto di comodato, a nulla rilevando, nel rapporto tra le parti, il fatto che quel veicolo non fosse di proprietà della parte comodante (la Casa madre), ma di altra società di locazione.

Ciò che occorre avere chiaro e tenere ben presente, infatti, è che in un rapporto di locazione/noleggio, quale quello in esame, vi sono sempre tre parti, e non due, ossia l’utilizzatore (cliente), il noleggiatore (società che concede in locazione il bene) e la Casa Costruttrice (alla quale ci si dovrà sempre rivolgere nel caso in cui il bene presenti difetti di fabbricazione, al pari di quei casi in cui si decide di acquistare, anziché locare, un veicolo nuovo).

Per quanto concerne, invece, la concessione da parte della società Y di un veicolo sostitutivo solo per il periodo dal 26.06.2018 al 29.06.2018, si ritiene che debba piuttosto inquadrarsi in quella facoltà di collaborazione che la società concedente si riserva di prestare al cliente nel caso in cui quest’ultimo sia costretto a far valere dei difetti nei confronti della Casa costruttrice, facoltà espressamente prevista sempre all’art. 1 delle Condizioni generali di contratto.

Questa si ritiene che sia l’interpretazione corretta da dare al contratto intercorrente tra società di noleggio ed utilizzatore nonchè alle Condizioni generali che accompagnano quel contratto, ed è sulla base di tale interpretazione che deve ritenersi legittima la decisione della società concedente di non effettuare alcuno storno in favore dell’utilizzatore.