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Articolo 67 vicies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Composizione extragiudiziale delle controversie

Dispositivo dell'art. 67 vicies Codice del consumo

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Spiegazione dell'art. 67 vicies Codice del consumo

Questa norma consente ai Ministeri della Giustizia e dell’Economia di predisporre apposite procedure di composizione stragiudiziali di eventuali controversie fra consumatori e fornitori di prodotti e servizi finanziari a distanza all’interno della rete europea Finnet.
In ambito bancario il riferimento va fatto all’Arbitro bancario finanziario, organismo che, seppure istituito sulla base di una disposizione di carattere legislativo, quale l’art. 128 bis t.u.l.b.c. ha poi trovato la propria disciplina esclusivamente in disposizioni di carattere amministrativo, quali, in particolare, la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 29.7.2008, n. 275 e le disposizioni adottate dalla Banca d’Italia il 18.6.2009 e pubblicate nella GU n. 144/2009.

Alla stregua del carattere delle disposizioni in base alle quali tale organismo è stato effettivamente istituito ed è chiamato a procedere e decidere, si profilano, sul piano strutturale e funzionale, connotazioni che inducono a dover escludere la riconducibilità di tale organo a quelli giurisdizionali, ancorati, per loro stessa natura, al fondamento costituzionale e alla riserva di legge.
In tal senso può anche argomentarsi dalla circostanza per la quale l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario è, da un lato, precluso nell’ipotesi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla autorità giudiziaria o rimessa a decisione arbitrale e, dall’altro, risulta ugualmente vanificato qualora nel corso del procedimento la controversia stessa sia devoluta ai giudici o agli arbitri.

In campo finanziario il riferimento va fatto alle attività dell’ Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4.5.2016 ed operativo a far data dal 9.1.2017.

La decisione di affidarsi ad un arbitrato irrituale si configura come una sostanziale rinunzia alla tutela giurisdizionale; da ciò se ne deve far conseguire l’inammissibilità dell’impugnativa della decisione adottata, in quanto proposta nei confronti di un lodo emesso all’esito di un arbitrato irrituale.

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