1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
- a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
- b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
- c) l'esecuzione del contratto;
- d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).