Le sanzioni a carico dell'usufruttuario nel caso di abuso
La disposizione dell'art. 1014 riproduce letteralmente quella dell’art. 516 del codice del 1865, anche per quanto riguarda il potere del giudice di comminare, come sanzione degli abusi dell'usufruttuario, la decadenza di questo dall'usufrutto. Questa conseguenza era stata giustamente ritenuta eccessiva dalla più autorevole dottrina, la quale aveva osservato che la tutela del proprietario viene sufficientemente realizzata con i provvedimenti cautelari di cui al secondo comma dell'articolo in esame, che tendono a prevenire abusi ulteriori, e col diritto al risarcimento dei danni provocati dal comportamento illecito dell'usufruttuario. L'ulteriore sanzione della decadenza si risolve invece in un indebito arricchimento del proprietario. Ma il problema, per quanto sia stato ampiamente discusso in sede di elaborazione del testo definitivo, è rimasto allo status quo ante.
L' estinzione dell' usufrutto per abusi commessi dall'usufruttuario deve essere dunque pronunciata da una sentenza costitutiva e ha efficacia dal giorno della domanda: essa ha il carattere di una pena e non ha alcuna funzione restitutoria riparatoria, non potendosi considerare come un sostitutivo o un equivalente del risarcimento del danno. Può essere dubbio anzi se la sanzione della decadenza possa essere cumulata con quella del risarcimento dei danni già verificatisi, ma è da ritenere che non sia ammissibile il cumulo, altrimenti l’estinzione dell'usufrutto si risolverebbe veramente in un vantaggio assolutamente gratuito per il proprietario. La decadenza dall'usufrutto può essere pronunciata dal giudice solo su domanda del proprietario e solo per quei beni rispetto ai quali gli abusi si siano compiuti. Essa ha inoltre carattere repressivo e non può essere applicata per il solo fatto che gli abusi siano solo temuti.
Le ragioni che possono giustificare l'applicazione della sanzione della estinzione dell'usufrutto devono essere molto gravi. La legge in via esemplificativa considera come tali l'alienazione dei beni che l'usufruttuario fa come se fosse il proprietario, il deterioramento dovuto naturalmente a dolo o a colpa dell'usufruttuario e che deve avere un certo carattere di gravità, e infine l'inadempimento all'obbligo di manutenzione ordinaria che produce o minacci di produrre il perimento dei beni. A queste cause che possono provocare l'estinzione dell'usufrutto per abuso si deve certamente aggiungere l'inadempimento all'obbligo di conservare la destinazione economica, quando assuma tale gravità da compromettere le ragioni del proprietario.
Ma l'applicazione della sanzione in oggetto dipende sempre dal prudente apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, con insindacabile valutazione delle circostanze di fatto, può, invece che comminare la decadenza, disporre, anche nei casi più gravi, provvedimenti cautelari idonei ad assicurare la conservazione delle ragioni del proprietario e condannare l'usufruttuario al risarcimento dei danni già prodotti alla cosa.
I provvedimenti che alternativamente il giudice può prendere sono:
a) l'imposizione all'usufruttuario, che ne sia stato esonerato, dell'obbligo di prestare cauzione;
b) l'affitto dei beni soggetti all'usufrutto, in maniera che l'usufruttuario perde il diritto di utilizzare direttamente le cose;
c) l'amministrazione dei beni affidata a un terzo a spese dell'usufruttuario, che perciò conserva integro il diritto ai frutti;
d) la restituzione dei beni al proprietario con l'obbligo di questo di pagare annualmente all'usufruttuario una somma che il giudice determinerà, secondo le circostanze, sulla base del reddito dei beni, con la conseguenza che il proprietario resta liberato da ogni obbligo di rendiconto rispetto all'amministrazione.
Oltre che per effetto dell'esercizio del potere discrezionale che la legge attribuisce al giudice, la sanzione della decadenza può essere evitata per effetto dell'intervento nel giudizio, in cui la decadenza si chiede, dei creditori dell'usufruttuario. Deve ritenersi pacifica l'interpretazione secondo la quale la facoltà accordata ai creditori d'intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni serva appunto a evitare, almeno nei loro confronti, la estinzione dell'usufrutto. Essi devono a tale scopo offrire il risarcimento dei danni per quanto riguarda il passato e dare cauzione per l'avvenire. Se la loro domanda è accolta, essi acquistano il diritto di appropriarsi dei redditi dell'usufrutto sino alla concorrenza dei loro crediti, il residuo va però al proprietario, dovendosi, nei rapporti tra questo e l'usufruttuario, considerarsi estinto l'usufrutto.
Si deve infine rilevare che l’ estinzione per abuso non pregiudica le ragioni dei creditori ipotecari che abbiano iscritto la loro ipoteca anteriormente alla domanda di decadenza e che possono sempre espropriare il diritto a loro favore ipotecato ancorché non siano intervenuti nel giudizio in cui si è chiesta la decadenza dell'usufruttuario. In tal caso la estinzione dell'usufrutto rimane un fatto puramente interno. Se l’usufrutto può essere espropriato, l'aggiudicatario acquista il diritto come se fosse un cessionario.