Cassazione civile Sez. II sentenza n. 699 del 2 marzo 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

L'usufruttuario deve godere il bene impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e, pertanto, quando l'usufrutto abbia ad oggetto un fondo rustico la cui gestione sia stata affidata a terzi, č obbligato a controllare che siano compiute tutte le attivitą necessarie per conservare immutate la naturale destinazione del fondo e la normale efficienza dell'organizzazione, in modo da impedire, nel caso di terreni arborati e con piante fruttifere, che l'inaridimento di queste sia dovuto a mancanza di cure idonee.

(massima n. 2)

La decadenza dell'usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell'art. 1015 c.c., riguarda i casi pił gravi, poiché per gli abusi meno gravi dell'usufruttuario la legge stessa prevede, nel secondo comma della norma citata, rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelare a tutela preventiva del nudo proprietario; pertanto, l'esclusione dell'ipotesi di decadenza dell'usufrutto per abusi non impedisce l'applicabilitą delle anzidette misure cautelati a carico dell'usufruttuario.

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