Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7886 del 11 agosto 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il nudo proprietario il quale chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto, adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 c.c. (abuso del diritto consistente nell'alienazione o nel deterioramento dei beni che ne formano oggetto, ovvero nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci andare in perimento), deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico. Pertanto, l'usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone un'eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata.

(massima n. 2)

Le opere di manutenzione e ripristino dei fossati non sono comprese tra quelle di riparazione straordinaria elencate nell'art. 1004 del codice civile (per tale norma sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilitą dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta).

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