Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1627 del 23 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, č libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell'ereditā giacente č tenuto - anche al di fuori dell'ipotesi di liquidazione dell'ereditā a norma degli artt. 498 e segg. c.c. - a rispettare l'ordine dei diritti di prelazione a norma dell'art. 495 c.c. (richiamato dall'art. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo pozione, l'inosservanza di quell'ordine comporta l'illegittimitā del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore.

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