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Articolo 518 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Separazione riguardo agli immobili

Dispositivo dell'art. 518 Codice Civile

Riguardo agli immobili [812 c.c.] e agli altri beni capaci d'ipoteca(1) [2810 c.c.], il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi(2). L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [2827 ss. c.c.], indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [2839 c.c.].

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado [2852 c.c.] della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori(3).

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [2808 ss. c.c.].

Note

(1) Fanno parte di tali beni anche quelli mobili registrati (v. art. 815 del c.c.), tra cui navi, aeromobili, autoveicoli etc..
(2) La separazione avviene su singoli beni che possono essere anche di valore superiore rispetto a quello del credito per la cui soddisfazione si agisce.
(3) Le iscrizioni effettuate dai creditori separatisti prevalgono sulle trascrizioni e iscrizioni effettuate contro l'erede e i legatari, anche se le prime sono successive alle seconde. Al contrario tra le trascrizioni e iscrizioni effettuate contro il de cuius e le iscrizioni dei creditori separatisti prevalgono quelle precedenti in base al criterio della prevenzione.

Ratio Legis

La norma in commento detta le formalità attraverso cui i creditori del de cuius possono ottenere la separazione dei beni immobili del defunto. Vengono, inoltre, dettate le regole per risolvere eventuali conflitti tra soggetti che vantano iscrizioni e trascrizioni sul medesimo bene, derogando al criterio generale della prevenzione al fine di preferire la soddisfazione dei creditori del de cuius rispetto a quelli dell'erede.

Spiegazione dell'art. 518 Codice Civile

Negli articoli 517 e 518 sono contenute le norme relative alle formalità da osservarsi per l’esercizio del diritto di separazione. Esse non si diversificano da quelle già poste nei corrispondenti articoli del codice del 1865 e vanno esaminate distintamente a seconda che la separazione colpisca beni mobili, s'intende non equiparati nella disciplina della ipotecabilità agli immobili, oppure beni immobili.

Se si tratta di beni immobili o di altri beni capaci di ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione, al competente ufficio, del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue così come si iscrive un’ipoteca, indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione è presa a titolo di separazione dei beni. Sono, in sostanza, le medesime norme del codice del 1865, alcune delle quali, però, non si sottraggono a rilievi. Così, e ad esempio, non sembra opportuno rimettere all’iniziativa individuale dei creditori l’iscrizione in separazione che il diritto romano, invece, faceva derivare da un provvedimento del magistrato. Inoltre non sarebbe stato superfluo precisare l’ufficio ove si esegue la iscrizione che, indicato solo col termine di competente, può, in un primo momento, non essere facilmente identificabile.
Allo scopo, poi, di agevolare ai creditori e ai legatari il mezzo con cui assicurarsi del soddisfacimento delle loro ragioni, è stabilito che per tale iscrizione non è necessaria l'esibizione del titolo. La disposizione pare, però, poco opportuna, in quanto si limita a richiedere solo il fumus boni iuris; certo se ai creditori non si può disconoscere un diritto a prevenire qualsiasi atto dell'erede che possa attentare alle loro ragioni, non appare forse eccessivo consentire ai medesimi la possibilità di ottenere la separazione senza provare, sia pure superficialmente, il fondamento della loro domanda ed evitare così che con facilità sia posto un vincolo alla libera disponibilità dei beni ereditari.
Si avverta, però, che queste norme dell’art. 518 non trovano applicazione nelle province ove vige la legge sui libri fondiari (R. D. 28 marzo 1929, n. 499), che, all'art. 52 bis, impone al creditore del defunto, il quale voglia conseguire la separazione, di produrre, col ricorso al giudice, anche il titolo, provando così l’esistenza del suo credito.
Eseguite le varie iscrizioni in separazione, queste prendono tutte il grado della prima, anche se effettuate in tempi diversi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

251 Col nuovo testo dell'art. 518 del c.c. ho, in sede di coordinamento, chiarito che le iscrizioni in separazione — le quali hanno tutte lo stesso grado della prima — prevalgono soltanto sulle trascrizioni ed iscrizioni prese contro l'erede, o il legatario, non su quelle prese contro il de cuius. Non sarebbe, infatti, né logico né giusto, che si considerassero compresi nella successione beni usciti dal patrimonio del de cuius anteriormente all'apertura di essa.

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