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Articolo 517 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Separazione riguardo ai mobili

Dispositivo dell'art. 517 Codice Civile

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili [812 c.c.](1) si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione [456 c.c.], il quale ordina l'inventario [769 ss. c.p.c.], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi(2)(3).

Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato(4).

Note

(1) Vi rientrano anche i crediti, i diritti d'autore e d'inventore (v. Libro V, Titolo IX del c.c.) e le partecipazione societarie.
(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) Tra cui il trasferimento del possesso (v. art. 1140 del c.c.) sul bene separato al creditore separatista.
(4) La separazione non ha effetti retroattivi: sono, quindi, validi ed efficaci gli atti di disposizione compiuti dall'erede anteriormente alla separazione, a prescindere dalla sussistenza in capo all'avente causa dei requisiti ex art. 1153 del c.c..
Ai creditori, in tali ipotesi, è consentita la c.d. la surrogazione reale, ossia la possibilità di chiedere la separazione sul prezzo non ancora pagato.

Ratio Legis

La norma in commento detta le formalità attraverso cui i creditori del de cuius possono ottenere la separazione dei beni mobili del defunto. Al giudice è consentito prendere provvedimenti temporanei per la conservazione dei beni, tra cui il trasferimento del possesso al separatista, per consentire a quest'ultimo una tutela effettiva sul bene.

Spiegazione dell'art. 517 Codice Civile

Negli articoli 517 e 518 si contengono le norme relative alle formalità da osservarsi per l’esercizio del diritto di separazione. Esse non si diversificano da quelle già poste nei corrispondenti articoli del codice del 1865 e vanno esaminate distintamente a seconda che la separazione colpisca beni mobili, s'intende non equiparati nella disciplina della ipotecabilità agli immobili, oppure beni immobili.

Nel caso di beni mobili, la separazione si fa valere mediante domanda giudiziale; la quale è proposta con ricorso al tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, poiché è in quello che si apre la successione.
L’art. 517 non precisa chi sia legittimato passivamente per la domanda in separazione; ma è intuitivo che la domanda si propone contro l’erede o contro altro rappresentante legittimo dell’eredità. La legittimazione passiva, quindi, colpisce, innanzi tutto, l’erede; è contro di lui che viene proposta domanda in separazione, ancorché, in definitiva, l’effetto della medesima si diriga contro i creditori dell’erede i quali ne risentono per il fatto che, in tal modo, viene sottratto il patrimonio del defunto, che, ove non vi fosse stata la separazione, avrebbe costituito, in conseguenza della successio, un aumento dei beni dell’erede, loro debitore.
La separazione va proposta contro qualsiasi erede, sia esso testamentario o legittimo; non accennando la legge ad alcuna distinzione non è all’interprete lecito introdurla; più specificatamente può venire chiesta contro il figlio perché esso riveste la qualità di erede del proprio genitore; contro il figlio adottivo poiché questi ha diritto a succedere all’adottante; contro il coniuge superstite solo, però, se non vi sono discendenti; contro il curatore dell’eredità giacente, quale rappresentante legittimo di questa.
Proposta la domanda in separazione, il tribunale competente, con decreto - non essendo richiesto il contraddittorio - ordina l’inventario se non è stato ancora fatto e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni. È così rimesso al discrezionale e prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria il potere di ordinare i provvedimenti che si rivelano necessari per la conservazione dei beni; e sebbene la legge non lo dica, deve ritenersi attribuita al giudice anche la facoltà di accertare se la garanzia è proporzionata al credito, con l’effetto di pronunciare la separazione di una parte soltanto dell’entità patrimoniale su cui cade l’azione del creditore separatista, e di ordinare che l’eccedenza venga attribuita all’erede.
Quali siano i provvedimenti conservativi non è possibile precisare poiché essi saranno imposti dalle circostanze dei singoli casi; di regola sarà un deposito, un sequestro, una cauzione, l’apposizione dei sigilli che il Tribunale prescriverà anche prima che sia concessa la separazione, poiché pretendere che essi - specie l’ultimo - vengano accordati dopo la decisione del magistrato, significa nuocere, il più delle volte, ai creditori i quali restano a mani vuote, ben avendo potuto l’erede, nel frattempo, alienare i beni mobili. Che se ciò si è verificato, stante il principio dell’art. 1153 - possesso in buona fede di cose mobili vale titolo - il terzo possessore non può essere disturbato ed il legislatore, per tutelare il diritto dei creditori e dei legatari, ha stabilito che la separazione può avere per oggetto solo il prezzo che non sia stato ancora pagato all’erede.
I frutti, tanto naturali che civili, percepiti dopo l’apertura della successione, cadranno pur essi nella separazione? Per il diritto romano pare che non sia dubbia la soluzione affermativa, poiché il patrimonio ereditario si manteneva distinto e riservato solo ai creditori e l’erede, di conseguenza, doveva render conto di ogni cosa ai creditori del defunto. Nel diritto moderno la soluzione è controversa. Si ritiene che anche i frutti debbano cadere nella separazione per il principio "accessorium sequitur principale". Ma, in contrario, si è osservato che la legge dichiara oggetto dell’istituto in esame il patrimonio del defunto e per questo deve intendersi il complesso dei beni esistenti alla morte del de cuius che n’era il titolare. Si può, però, osservare in contrario che sottraendo alla separazione i frutti, di questi finirebbe col beneficiare l’erede che vede aumentato il proprio patrimonio a garanzia dei suoi creditori; in tal modo si va contro lo scopo della separazione che è la preferenza dei separatisti di fronte ai creditori dell’erede sul patrimonio del loro debitore defunto e con esso su tutto ciò che vi accede.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 517 Codice Civile

Cass. civ. n. 11849/2018

Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, č impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede.

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