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Capo VI - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
250 Sull'istituto della separazione dei patrimoni è stata fatta un'osservazione di carattere fondamentale, alla quale si ricollegano tutte le proposte di emendamento alle varie disposizioni di questo capo. Non è, cioè, stato approvato il criterio informatore, al quale si era ispirato nella disciplina dell'istituto il progetto definitivo, e cioè che l'esercizio del diritto di separazione conferisca al separatista una preferenza di fronte al non separatista. E' stato proposto invece di modificare il sistema, nel senso di seguire il criterio che la separazione domandata da un creditore giovi a tutti gli altri. Pur non contestando le ragioni indiscutibili di equità che stanno a base della critica e che hanno esercitato una notevole influenza sulla recente giurisprudenza, debbo tuttavia osservare che non è possibile conciliare il sistema vigente dell'istituto della separazione, congegnato tecnicamente come una iscrizione ipotecaria, col principio che si vorrebbe affermare, che la separazione, anche se domandata da un solo, giova a tutti gli altri. Come fu osservato nella relazione al progetto definitivo, non esiste che un solo mezzo tecnico idoneo allo scopo che si vorrebbe raggiungere, di non alterare l'originaria posizione di uguaglianza di tutti i creditori, e cioè riconnettere alla domanda in separazione l'effetto di costituire un vincolo generale su tutto il compendio ereditario e instaurare conseguentemente una procedura concorsuale di liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e dei legatari. Ma una soluzione siffatta non è stata proposta, nè d'altra parte sembra conveniente, poiché essa, oltre che gravare il nostro ordinamento successorio di una procedura ufficiosa di liquidazione macchinosa e ingombrante, porterebbe necessariamente all'immobilizzazione, per un periodo di tempo considerevole, dell'intero asse ereditario anche se il passivo è di esiguo ammontare. Scartata l'idea della procedura di liquidazione e conservata la domanda in separazione come iscrizione ipotecaria su beni determinati per il valore corrispondente all'ammontare del credito o del legato, è impossibile escludere che la separazione giovi soltanto a chi l'ha esercitata. Posto il principio che il separatista deve limitare il vincolo a quanto è sufficiente per soddisfare il suo credito, non è logico che sul valore separato, così limitato, debbano poi soddisfarsi tutti gli altri creditori che credano di intervenire. Ma, pur conservando il criterio informatore del progetto definitivo, ho introdotto un giusto temperamento che varrà a contenere entro limiti ragionevoli l'applicazione del principio che la separazione giova soltanto a chi l'ha domandata. Se la parte del patrimonio, che non è stata separata, era sufficiente al soddisfacimento dei creditori e dei legatari non separatisti, è pienamente giustificato che questi non possano concorrere sul ricavato dalla separazione domandata dal separatista. Se i non separatisti restano in tale ipotesi incapienti, debbono unicamente imputare alla loro inattività questo risultato dannoso, poiché essi non hanno vincolato quella parte di patrimonio che sarebbe stata sufficiente al loro soddisfacimento senza che venisse alterata l'originaria posizione di uguaglianza. Ma se, viceversa, il valore separato da un creditore assorbe l'intero compendio ereditario o ne assorbe tanta parte da lasciare incapienti i creditori non separatisti, non è giusto che questi ultimi siano esclusi dal concorrere sul valore separato. In questa ipotesi l'inattività dei non separatisti non presenta rilevanza, poiché, se essi avessero esercitato la separazione, non avrebbero potuto vincolare che i beni già separati applicandosi anche in questo caso il principio della preferenza del separatista di fronte al non separatisti, si ammetterebbe che un creditore, per il solo criterio della prevenzione, possa accaparrare per sè patrimonio del debitore escludendo gli altri, il che suonerebbe manifesta ingiustizia nei confronti di questi. Logicamente però nel caso indicato il concorso dei non separatisti deve essere limitato alla parte del credito che non si sarebbe potuta soddisfare sulla parte di patrimonio non separata. A questi concetti rispondono le norme dell'art. 514 del c.c., Che vorrebbero eliminare ogni asprezza nell'applicazione del principio della preferenza. D'altra parte era giusto evitare che ai non separatisti venisse a toccare, per l'applicazione di tali regole, più di quanto avrebbero percepito se avessero esercitato la separazione. A questo fine provvede la nuova formulazione del secondo comma di questo articolo.