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Articolo 780 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domanda dell'erede contro l'ereditą

Dispositivo dell'art. 780 Codice di procedura civile

Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza della eredità [78] (1)(2).

Note

(1) Con il beneficio d'inventario si verifica la separazione dei beni dell'erede da quelli del defunto, con la conseguenza che l'erede mantiene la titolarità dei diritti e degli obblighi verso quest'ultimo. Diversamente, in caso di accettazione pura e semplice dove si verifica la confusione tra i due patrimoni, i rapporti tra erede e defunto si estinguono in proporzione della quota spettante all'erede. Pertanto, l'erede beneficiato può proporre domande relative ai diritti vantati contro l'eredità. In tali ipotesi, legittimati passivi sono gli altri eredi, quando ve ne siano, ovvero, in caso contrario, il curatore appositamente nominato.
(2) Si precisa che secondo una parte della dottrina la norma attribuirebbe la legittimazione attiva contro l'erede beneficiato (a tutela dei diritti del de cuius contro quest'ultimo) agli altri coeredi o qualora essi manchino, ad un curatore speciale. Secondo un'altra tesi invece, la norma attribuirebbe la legittimazione attiva per il soddisfacimento dei diritti del defunto nei confronti dell'erede beneficiato, ai soli creditori dell'eredità.

Spiegazione dell'art. 780 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina gli effetti processuali della disposizione di cui al n. 1 dell’art. 490 del c.c., prevedendo che l'erede possa proporre le domande relative a diritti non confusi contro gli altri eredi quali contitolari dei beni facenti parte dell'eredità.
In particolare viene qui riconosciuta la legittimazione passiva a resistere contro le azioni proposte dall'erede beneficiato, in capo a coloro che hanno accettato puramente e semplicemente l'eredità,.

Si tratta di una ipotesi di legittimazione passiva straordinaria dei coeredi o del curatore nominato per surrogazione nella posizione dei creditori ereditari che, in quanto tale, non può essere suscettibile di interpretazione estensiva.

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