Cassazione civile Sez. II sentenza n. 464 del 20 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell'art. 932 del codice civile del 1865, trasfuso nell'art. 473 del codice civile vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche («ereditą devolute ai corpi morali», art. 932 c.c. del 1865; «ereditą devolute alle persone giuridiche», art. 473 c.c. vigente), e non anche nell'ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l'accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d'inventario.

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