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Articolo 472 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ereditā devolute a minori emancipati o a inabilitati

Dispositivo dell'art. 472 Codice Civile

(1)I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394(2).

Note

(1) Ove l'accettazione dell'eredità devoluta ai minori emancipati e agli inabilitati non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Il minore emancipato e l'inabilitato non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell'accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.
(2) I minori emancipati e gli inabilitati possono accettare l'eredità a loro devoluta solo a seguito dell'autorizzazione del giudice tutelare, previo consenso del curatore (v. art. 394, 424 del c.c.).

Ratio Legis

La norma intende tutelare determinati soggetti "deboli" dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli che potrebbero conseguire ad un'accettazione semplice dell'eredità.

Spiegazione dell'art. 472 Codice Civile

La disposizione in esame prevede l’obbligo per i minori emancipati e per gli inabilitati di accettare l'eredità col beneficio di inventario.

L'accettazione col beneficio di inventario impedisce l'effetto della confusione tra i patrimoni dell'erede e quello ereditario con conseguente limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti dell'eredità intra vires e quindi nei limiti del valore dell'attivo ereditario.

Il fondamento di tale obbligo risiede nell’esigenza di tutelare il patrimonio dei suddetti soggetti incapaci da eventuali eredità dannose in cui il valore dei debiti supera quello dell'attivo ereditario.

Un’eventuale accettazione pura e semplice di tali soggetti sarebbe nulla in quanto contraria a norma imperativa con conseguenza permanenza in capo agli stessi del diritto di accettare entro il termine di prescrizione previsto ai sensi dell’art. 480 del codice civile.

La necessità di accettare col beneficio di inventario determina di conseguenza l’inammissibilità della decadenza di tali soggetti dal beneficio di inventario così come previsto dall’art. 489 del codice civile.

L’accettazione col beneficio di inventario, stante la limitata capacità di tali soggetti, sarà effettuata dagli stessi debitamente autorizzati dal giudice tutelare ed assistiti dal curatore:
  • ai sensi dell’art. 394 del codice civile in caso di minore emancipato;
  • ai sensi degli artt. 424 e 394 in caso di inabilitato.
Con riferimento al minore emancipato autorizzato all’esercizio dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 397 del codice civile:
  1. secondo una prima interpretazione dottrinale (Santarcangelo), stante il tenore generico della norma in esame, detto soggetto avrebbe l’obbligo di accettare col beneficio di inventario, ma non sarebbe necessaria l’autorizzazione a norma dell’art. 394 del codice civile in forza della sua capacità di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione anche se estranei all’attività di impresa ai sensi dell’art. 397 del codice civile.
  2. Secondo una diversa interpretazione (Jannuzzi) il minore emancipato autorizzato all’esercizio dell’attività di impresa non sarebbe obbligato ad accettare con beneficio di inventario poiché l’art. 397 del codice civile, essendo norma speciale, prevarrebbe sul disposto dell’art. 472 del codice civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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