Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24813 del 8 ottobre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all'istituzione dell'ente, non può confondersi con quello del "de cuius". Trovano, invece, applicazione, come per tutti gli atti a titolo gratuito, le disposizioni lesive della legittima e l'azione di separazione prevista dall'art. 512 cod. civ a tutela dei creditori del "de cuius".

(massima n. 2)

Non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 del cod. civ., abrogato dall'art. 13 della legge n. 127 del 1997, per l'accettazione dell'eredità da parte di un fondazione costituita per testamento, con nomina dell'ente in qualità di erede universale, anche se la disposizione testamentaria è anteriore all'abrogazione della norma codicistica, perchè con l'art. 1 della legge n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, stata estesa la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l'intervenuta autorizzazione.

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