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Articolo 2563 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ditta

Dispositivo dell'art. 2563 Codice Civile

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo [2196, n. 3, 2569, 2577, 2584, 2592, 2598] della ditta [2561] da lui prescelta(1).

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome [6, 7] o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto all'articolo 2565 [2292](2).

Note

(1) La ditta è un bene immateriale costituito dal nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività.
(2) Il secondo comma prescrive che la ditta debba contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore. Tale previsione va letta in combinato disposto con l'art. 2564: allorché la ditta sia uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e ciò possa determinare confusione, la stessa dovrà essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Ratio Legis

La norma in esame reca la disciplina della ditta, segno distintivo considerato dalla legge quale bene immateriale e sul quale l'imprenditore vanta un esclusivo diritto d'uso.

Spiegazione dell'art. 2563 Codice Civile


La ditta e un segno distintivo necessario, poiché, in mancanza di una diversa scelta, essa coincide con il nome civile dell'imprenditore (MANGINI). Titolare della ditta, intesa quale bene immateriale, è l'imprenditore (AUTERI). La formula ricorrente in giurisprudenza e quella secondo cui la ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore, titolare di una determinata azienda, esercita la propria attività (Cass. n. 1793/1978). Si è a tal proposito precisato che la ditta non ha, come il marchio, funzione di informare il consumatore finale, ma di individuare il produttore nei rapporti che intrattiene con altri operatori economici (Cass. n. 1305/1999).

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e disposto dal successivo art.2565

La ditta è oggetto di un diritto assoluto dell'imprenditore, imprescrittibile sino a che la ditta inerisca ad un'impresa in attività o comunque non definitivamente cessata (Cass. n. 1078/1968). Tale diritto si sostanzia essenzialmente nell'utilizzo esclusivo di tale segno distintivo, tutelabile dall'imprenditore ai sensi dell'art. 2564.
In base all'art. 2564, comma 1, allorché la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa deve essere integrata o modificata con indicazione idonee a differenziarla (Cass. VI, n. 12136/2013).

Si ritiene che il diritto all'utilizzo della ditta si acquisti esclusivamente mediante l'uso di tal segno distintivo, purché l'uso sia noto, a nulla rilevando l'iscrizione nel registro delle imprese (AUTERI).
Analogamente, il diritto si estingue in seguito alla cessazione definitiva dell'attività imprenditoriale (Cass. n. 3847/1976), fermo restando che le forme di tutela del segno distintivo potranno sopravvivere anche sino alle esito della liquidazione della società o alla chiusura della procedura concorsuale cui l'imprenditore abbia avuto accesso (Cass. n. 2755/1994).
La dichiarazione di fallimento non ha effetto estintivo del diritto sulla ditta (Cass. n. 2755/1994).



Massime relative all'art. 2563 Codice Civile

Cass. civ. n. 971/2017

In tema di segni distintivi dell’impresa, chi abbia registrato una ditta individuale (registrazione divenuta possibile solo a seguito della l. n. 580 del 1993) non prevale su chi lo abbia preceduto per il solo fatto di avere adempiuto alle relative formalità rispetto al titolare del medesimo segno che ne abbia fatto uso in precedenza, atteso che con riferimento al conflitto tra il preutente da epoca anteriore al 1993 ed il successivo registrantela sola registrazione non determina automaticamente l'acquisto del diritto, né la sua prevalenza rispetto al segno in conflitto. Inoltre, il preutente prevale nei confronti del primo registrante quando la coesistenza tra i due segni (quello preusato e quello registrato) possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi e al contesto territoriale di impiego dei segni confliggenti.

Cass. civ. n. 9889/2016

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l'uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa.

Cass. civ. n. 6283/2016

In tema di ditta individuale, l'aggiunta di elementi di fantasia nel segno distintivo non esclude la possibilità, per l'imprenditore, di indicare anche una presunta qualità sociale dell'impresa per caratterizzarla e distinguerla dalle altre, senza che ciò implichi anche la sua effettività e, quindi, l'esistenza reale di un sodalizio, ove questo non venga riscontrato sulla base di elementi formali, desumibili dal registro delle imprese, o da indici fattuali che, in base al principio dell'apparenza, facciano presumere l'esistenza di una gestione societaria dell'impresa.

Cass. civ. n. 22350/2015

In tema di marchio, poiché la ditta designa il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa, senza avere diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi resi dall'imprenditore, in ciò distinguendosi dal marchio, è consentito che una impresa inserisca nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito utilizzare quella parola anche come marchio, in funzione della presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti.

Cass. civ. n. 16283/2009

Nell'ambito della ditta, il nome ed il patronimico devono essere utilizzati esclusivamente in funzione identificativa della titolarità dell'impresa e non come elementi distintivi della ditta stessa, a tutela dei quali vige il principio della priorità dell'uso. Ne consegue che, quando il patronimico costituisca il cuore della denominazione di altra ditta già operante nel medesimo settore commerciale, l'inclusione del nome e del patronimico nella ditta, richiesti dall'art. 2563, secondo comma, c. c., non possono svolgere una funzione caratterizzante, ma devono essere inseriti nel contesto di ulteriori indicazioni idonee a prevenire il rischio di confusione. A tal fine, non costituisce idoneo elemento distintivo la mera aggiunta, in diretta continuità lessicale con il patronimico, della categoria di prodotti commercializzati. (Nella fattispecie, la Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto insufficiente al fine di escludere al confusione la mera indicazione, accanto al patronimico, della parola "gioielli").

Cass. civ. n. 977/2007

La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, senza che, perciò, nell'ambito delle opposizioni esecutive proposte dalla ditta individuale, possa ritenersi configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di essa. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado sull'erroneo presupposto della violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione del titolare di una ditta individuale, ritenuto quale litisconsorte necessario in un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso un preavviso di rilascio intentato dalla stessa ditta, dovendo, in contrario, rilevarsi che la decisione del primo giudice era, in effetti, da ritenersi emessa nei confronti del suo titolare).

Cass. civ. n. 23073/2006

La ditta è un bene immateriale costituito dal nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività, non un soggetto di diritto — persona fisica o giuridica che sia — od anche soltanto centro autonomo d'imputazione d'interessi; onde, sebbene l'individuazione dell'imprenditore attraverso la sua ditta piuttosto che attraverso il suo nome personale (questo, comunque, nella prima sempre necessariamente contenuto o rappresentato per sigla, ex art. 2563, secondo comma, c.c.) possa egualmente aver luogo in modo giuridicamente efficace, non è tuttavia corretta l'indicazione della ditta quale intestataria di atti giuridici — sostanziali e/o processuali che siano — l'imputazione dei quali va, in ogni caso, effettuata in capo alla persona fisica titolare della ditta. Pertanto il mandato difensivo rilasciato ad un legale dal titolare di una ditta è del tutto inidoneo a consentire al medesimo legale la rappresentanza processuale del successivo titolare della stessa ditta.

Cass. pen. n. 21797/2006

Non integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di occhiali da sole recanti la dicitura “conceived by” accompagnata dalla indicazione della ditta italiana in quanto il corrispondente termine in lingua italiana «concepito» e/o «immaginato» non sta ad indicare né la provenienza né l'origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso.

Cass. civ. n. 4405/2006

Il diritto, previsto dall'art. 9 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (e indi dall'art. 12, comma primo, lett. b, del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30), di continuare nell'uso del marchio non registrato, che importi notorietà puramente locale, ai fini della, pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di uno stesso marchio da parte di altro soggetto, comporta, per il principio di unitarietà dei segni distintivi espressamente stabilito dagli artt. 13 e 17, comma primo, lett. c), del citato R.D. n. 929 del 1942 (e indi dagli artt. 22 e 12 del D.L.vo n. 30 del 2005) principio che rinviene la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità che chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, edite ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone.

Cass. civ. n. 3052/2006

La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. In particolare, nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un'impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell'art. 2094 c.c., colui alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta.

Cass. pen. n. 2708/2006

Integra il reato di uso di cose che recano impronte falsificate (art. 469 c.p.), la condotta di colui che utilizza numerosi lingotti solo apparentemente d'oro ed in realtà di metallo, recanti un'impronta contraffatta indicante falsamente la provenienza da una ditta autorizzata alla produzione, lavorazione e commercializzazione di metalli preziosi, in quanto per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione, ed infatti con riguardo ai metalli preziosi i punzoni recanti i rispettivi titoli sono sottoposti ad una rigorosa regolamentazione che riguarda sia i soggetti legittimati a farne uso sia le caratteristiche strutturali di tali strumenti, assolvendo al fine di garanzia.

Cass. pen. n. 2648/2006

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la commercializzazione di beni del settore abbigliamento con la dicitura «Italy», che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano siano confezionati all'estero da maestranze locali, in quanto in questo particolare settore l'Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto, il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni, ha l'intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità, promovendone l'acquisto.

Cass. civ. n. 5899/2002

Ai sensi degli artt. 2563 e 2565 c.c., la ditta, che può continuare ad essere intitolata al nome dell'imprenditore defunto, si trasmette ai successori unitamente all'azienda, in mancanza di una diversa disposizione testamentaria. Tale trasferimento comporta la possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa come originariamente denominata, compreso il nome del titolare non più in vita, che può costituire un elemento indispensabile, o quanto meno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale, perché indice di una continuità operativa, che vale anche a tutelare coloro che abbiano avuto rapporti con l'originario imprenditore.

Cass. civ. n. 8034/2000

Il concetto di ditta, volto a designare, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa, non ha - salvo che essa venga usata anche come marchio - una diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi prestati, e si distingue, pertanto, sia dal marchio in generale, sia dal cosiddetto «marchio di servizio» (introdotto in Italia dall'art. 3 della L. n. 1178 del 1959), destinato a contraddistinguere una specifica attività o branca di attività tra quelle esercitate dall'impresa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in sé considerata, mentre la ditta è sempre riferibile ad un «complesso» di attività), sia dall'insegna, che non identifica né il prodotto, né l'attività o branca di attività, bensì un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio. Ne consegue la facoltà, per l'imprenditore, di disporre di più ditte, e la possibilità, per il medesimo (qualora produca beni o servizi differenziati, destinando ad essi aziende o beni aziendali distinti), di cedere una propria attività unitamente o disgiuntamente all'insegna che contraddistingue i beni interessati, insieme o disgiuntamente ad una sua ditta

Cass. civ. n. 4036/1995

Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di una ditta commerciale o di un marchio, possa ritenersi o meno, indebito, deve farsi riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali "segni distintivi" nell'ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata della legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l'uso del proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell'attività imprenditoriale.

Cass. civ. n. 10521/1994

Analogamente a quanto previsto dall'art. 42 R.D. 21 giugno 1942 n. 629 (legge sul marchio), in base al quale si presume che nell'arco di tre anni di mancata utilizzazione del marchio la sua funzione distintiva si sia a tal punto stemperata da non giustificarne ulteriormente la tutela, l'inattività di una società per un certo arco di tempo (nella specie, cinque anni) fa presumere che la denominazione sociale e la ditta che costituiscono segni distintivi, come tale destinati a suscitare, in chi le percepisce, associazioni di significato che sono legate all'uso costante di quel segno nella sua funzione individuante, e che vengono necessariamente meno ove il segno stesso cessa, per un certo arco di tempo, di essere adoperato abbiano perso la funzione distintiva che era loro propria.

Cass. civ. n. 3604/1990

Anche nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, è lecito inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore (il quale, però, usi una ditta o denominazione sociale in cui non sia presente la stessa parola), ma non è consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti.

Cass. civ. n. 1715/1985

Con riguardo alla ditta, che contenga il prenome ed il cognome dell'imprenditore, qualora detto prenome venga ad assumere, nel corso del tempo, una funzione predominante, indicando e contrassegnando, nell'ambiente della clientela, l'intera impresa, deve riconoscersi all'imprenditore medesimo il diritto di far uso esclusivo di tale prenome, e correlativamente, il diritto di vietare che altri, dell'esercizio di analoga attività, se ne avvalga per la propria ditta o per la propria insegna. Questo principio trova applicazione anche nel caso di cessione dell'azienda, tenuto conto che sia la ditta che l'insegna seguono l'azienda, nei suoi trasferimenti, solo in presenza di uno specifico patto fra il precedente ed il nuovo titolare.

Cass. civ. n. 7583/1983

La ditta, pur essendo costituita essenzialmente dal nome, dalla sigla o dalla denominazione dell'imprenditore, può comprendere anche indicazioni relative all'attività dell'impresa o parole di fantasia idonee ad accentuarne la forza individualizzante, ed in essa, come nell'insegna, possono essere inserite, quali elementi aggiuntivi o integrativi, anche parole o espressioni di fantasia rappresentative di un marchio altrui, quando, in ragione dell'oggetto dell'impresa o del luogo del suo esercizio, non ne derivi possibilità di confusione con l'attività e i prodotti dell'altra impresa, ad esempio per la limitatezza dei mercati in cui le due imprese rispettivamente operano e per la distanza esistente tra i relativi esercizi commerciali.

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