Cassazione civile Sez. I sentenza n. 971 del 17 gennaio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili per la presenza dello stesso cognome come cuore di esse, legittimamente usate per effetto del loro acquisto, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino all'eliminazione del cognome dall'insegna sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.

(massima n. 2)

In tema di segni distintivi dell’impresa, chi abbia registrato una ditta individuale (registrazione divenuta possibile solo a seguito della l. n. 580 del 1993) non prevale su chi lo abbia preceduto per il solo fatto di avere adempiuto alle relative formalità rispetto al titolare del medesimo segno che ne abbia fatto uso in precedenza, atteso che con riferimento al conflitto tra il preutente da epoca anteriore al 1993 ed il successivo registrantela sola registrazione non determina automaticamente l'acquisto del diritto, né la sua prevalenza rispetto al segno in conflitto. Inoltre, il preutente prevale nei confronti del primo registrante quando la coesistenza tra i due segni (quello preusato e quello registrato) possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi e al contesto territoriale di impiego dei segni confliggenti.

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