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Articolo 2196 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Iscrizione dell'impresa

Dispositivo dell'art. 2196 Codice Civile

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2205, 2217] deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione stabilisce la sede [1510, 2190, 2194], indicando:

  1. 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita(1), la cittadinanza [e la razza](2);
  2. 2) la ditta [2563];
  3. 3) l'oggetto dell'impresa [2195];
  4. 4) la sede dell'impresa [2197];
  5. 5) il cognome e il nome degli institori [2203] e procuratori [2209].

[All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quella dei suoi institori e procuratori](3).

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano [2194].

Note

(1) Gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, hanno disposto l'omissione dell'indicazione della paternità, sostituedola con l'indicazione del luogo e della data di nascita.
(2) Inciso abrogato per effetto dell'art. 33, D. Lgs. Lgt 14 settembre 1944, n. 287.
(3) Comma abrogato dall'art. 3, L. 24 novembre 2000, n. 340.

Ratio Legis

L'iscrizione nel registro delle imprese non ha valenza costitutiva, ma costituisce pubblicità notizia obbligatoria che produce effetto giuridicamente rilevante dell'affidamento dei terzi in merito alla veridicità ed all'attualità dei dati pubblicizzati.

Spiegazione dell'art. 2196 Codice Civile

La sede principale dell'impresa si trova nel luogo ove l'imprenditore svolge in modo prevalente la sua attività di direzione e di amministrazione dell'impresa stessa.
La sede dell'impresa è rilevante ai fini della determinazione dell'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa stessa va iscritta, e della competenza per la dichiarazione di fallimento.
Per la ditta si rinvia all'art. 2563.

Massime relative all'art. 2196 Codice Civile

Cass. civ. n. 11732/2006

Ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento; trattandosi di societā, č pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui č posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, alla predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese. (Regola competenza d'ufficio).

Cass. civ. n. 1017/1973

Per sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo nel quale l'imprenditore svolge la sua prevalente attivitā di direzione e di amministrazione dell'azienda, e non quello in cui si trovano i beni, né quello in cui risieda il professionista che abbia l'incarico di trattare pratiche nell'interesse della societā, o lo stesso rappresentante pro tempore dell'impresa, non per la sua carica ma come persona fisica.

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